Giudice Sportivo Coppa Italia Serie C, due giornate di stop per Morra

01.03.2024 13:15 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Coppa Italia Serie C, due giornate di stop per Morra
TMW/TuttoC.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 29 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28 FEBBRAIO 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare di ritorno delle Semifinali di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società CATANIA e LUCCHESE hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore (ad eccezione di quanto oggetto dei provvedimenti di seguito adottati) materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala) rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze d cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 3.500,00

CATANIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 20° e 35° minuto del primo tempo, due bottigliette d’acqua semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 24° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuti per un minuto, che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale; C) per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 27° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per un minuto; D) per avere, all’86° minuto della gara, dopo la segnatura della seconda rete da parte della propria Squadra, i suoi raccattapalle tenuto un comportamento non corretto: facendo mancare dal recinto di gioco i palloni in dotazione e scagliandoli verso gli spettatori, così lasciando in gioco il solo pallone con cui si stava svolgendo la gara. Con tale condotta determinavano la reazione dei componenti della panchina avversaria, i quali si procuravano un pallone di riserva posto dietro un cartellone pubblicitario al fine di renderlo immediatamente disponibile; E) per indebita presenza, dopo la concessione di sei minuti di recupero, di soggetti (circa dieci) non identificati ma riconducibili alla Società all’interno del recinto di gioco tra la
panchina della propria Squadra e l’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi; F) per indebita presenza, al termine della gara, delle persone di cui al capoverso sub E) negli spogliatoi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la gravità della condotta sub D) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MARZO 2024

PANTANELLI ARMANDO (CATANIA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del giocatore avversario DEL CARRO ANDREA, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e rivolgeva al suo indirizzo gesti offensivi così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI CECCO DOMENICO (RIMINI) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di un metro protestando platealmente nei suoi confronti, per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

COLLABORATORI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 MARZO 2024

RUSSO ANTONINO (CATANIA)
per avere, nella qualità di DGE, rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., dopo la segnatura della rete
da parte della sua Squadra, tenuto una condotta non corretta, in quanto correva verso i componenti della
panchina avversaria e sottraeva un pallone di riserva che gli avversari avevano raccolto per renderlo
immediatamente disponibile, dopo che i raccattapalle avevano allontanato gli altri palloni. Con tale
condotta ritardava la ripresa del gioco e determinava un clima di tensione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti e la grave antisportività della condotta posta in essere.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)

MORRA CLAUDIO (RIMINI) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, entrava sul terreno di gioco, e si avvicinava a quest’ultimo a meno di cinquanta centimetri dal viso pronunciando una frase irrispettosa ed offensiva ripetuta per cinque volte, accompagnata con plateali gesti offensivi, per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la particolare offensività della condotta verbale e gestuale tenuta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DEL CARRO ANDREA (RIMINI) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del componente della panchina avversaria PANTANELLI ARMANDO, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava al suo indirizzo frasi offensive, in modo reciproco con il suo interlocutore, così provocando un forte clima di tensione tra i componenti delle panchine. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, calciatore di riserva).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)
GIGLI NICOLO’ (RIMINI)
GORELLI MATTEO (RIMINI)