Giudice Sportivo: inibizione e ammenda per Zamuner. Stop a Torrente

21.03.2023 16:30 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo: inibizione e ammenda per Zamuner. Stop a Torrente

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 20 e 21 Marzo 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 2000  ALBINOLEFFE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti anche violenza e ingiuria sulla persona, consistiti nell’avere, al 39° minuto circa del primo tempo, attinto con numerosi sputi l’Assistente Arbitrale n.1. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere (r. a.a. n.1).

€ 2000 POTENZA A) per avere una decina di suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, durante la fase di riscaldamento, per cinque volte, cori offensivi e insultanti nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razzistico; 205/621 B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori presenti nel Settore Distinti intonato, al 1° e al 34° minuto del primo tempo, per cinque volte in ciascuna occasione, un coro oltraggioso nei confronti di un calciatore avversario. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, r.c.c.).

€ 1000 RIMINI per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 30° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco un petardo di notevole intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 TRIESTINA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato e fatto esplodere, al 59° minuto della gara, un petardo e lanciato alcuni bicchieri di plastica contenenti liquido sul terreno di gioco senza conseguenze; B) per avere i propri sostenitori, presenti nella Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni dello Stato, al 23° minuto del primo tempo, per due volte e al 71° minuto della gara, per una volta. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerai i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 600 AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, nel recinto di gioco cinque bottigliette d’acqua semipiene e senza tappo senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 400 L.R. VICENZA per fatti per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Trevisan, consistiti nell’avere danneggiato cinque seggiolini all'interno del Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). 

€ 300 MANTOVA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato una parte dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – supplemento r. c.c., documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). € 200 PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 59° minuto della gara, nel recinto di gioco, tre bicchieri di plastica vuoti e un contenitore di cartone, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 200 TARANTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 43° e 46° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, due bottigliette di caffè Borghetti vuote. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 MARZO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

ZAMUNER GIORGIO (TRENTO) per avere, al 24° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto, mentre era in panchina, protestava reiteratamente nei confronti dello stesso per dissentire nei confronti di decisioni arbitrali. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva). DI NOLA PASQUALE (TURRIS) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire su una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n.1).

DIRIGENTI NON ESPULSI 

AMMENDA EURO 1000 

BALDRIGHI LUCA (FIORENZUOLA) per avere, al 50° minuto circa del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati della Squadra avversaria, proferendo parole offensive nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA EURO 500

MAUTONE MAURIZIO (PRO SESTO) per avere, nella sua qualità di Dirigente Accompagnatore, inserito nella distinta gara, prima dell'inizio della partita, il tesserato MOLTENI ANDREA, nonostante quest'ultimo fosse squalificato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

PETRAZZUOLO AMEDEO (JUVE STABIA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto dapprima si dirigeva verso il IV Ufficiale per protestare nei suoi confronti e, successivamente, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrava sul terreno di gioco pronunciando una frase irrispettosa nei confronti dell’Arbitro. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto usciva dall’area tecnica urlando e sbracciando per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CINELLI DANIELE (ACR MESSINA) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, in occasione di un fallo fischiato nei pressi della panchina della propria Squadra, si alzava dalla panchina e tratteneva il pallone ritardando la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TORRENTE VINCENZO (PADOVA) per avere, al 93° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e negligente, in quanto, in occasione della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, calciava con violenza una bottiglietta d’acqua chiusa e piena colpendo un Collaboratore della Procura Federale alla gamba destra e provocandogli un forte dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità intrinseca della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

MOLTENI ANDREA (PRO SESTO) per essere stato inserito, prima dell'inizio della partita, nella distinta gara e per avere, durante il pregara, fatto accesso prima sul terreno di gioco per svolgere attività di preparazione con i propri calciatori e poi all'interno degli spogliatoi prima dell’inizio della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell’art. 21, comma 9, CGS. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 19, comma 3, C.G.S., in considerazione della modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).