Il Taranto non ci sta: c'è il ricorso al Collegio di Garanzia contro Kosnic

02.12.2021 12:00 di  Valeria Debbia  Twitter:    vedi letture
Jevrem Kosnic
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Jevrem Kosnic
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Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. contro Jevrem Kosnic, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e contro il Dipartimento Interregionale c/o LND, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la riforma e/o l'annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 050/TFN-SVE - Registro procedimenti n. 033/TFNSVE/2021-2022 del 2 novembre 2021, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 22 ottobre 2021 (Dispositivo/033/TFNSVE-2021-2022), e notificata, completa di motivazioni, alla odierna istante il 2 novembre 2021, con la quale è stato accolto il reclamo dell'intimato Jevrem Kosnic avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - Prot. 11Tris/CAE/2020-21 - del 30 settembre 2021, con cui è stato respinto il ricorso del medesimo atleta, tendente ad ottenere la condanna del club Jonico al pagamento, in suo favore, della somma di euro 17.500,00, ovvero, in via subordinata, della somma di euro 12.250,00, nonché, in via gradata, della somma di euro 10.500,00, a titolo di corrispettivo residuo dell'importo pattuito nell'accordo economico valido per la stagione sportiva 2019/2020 (qui il relativo comunicato).

La Società ricorrente, Taranto F.C. 1927 S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni addotte dalla ricorrente, contrariis reiectis:

- in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della suddetta decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne l'annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente declaratoria di inammissibilità del reclamo del sig. Jevrem Kosnic promosso avanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - avverso la succitata decisione Commissione Accordi Economici;

- sempre in via principale, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della suddetta decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne l'annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente statuizione che nulla è dovuto dall'odierna ricorrente al sig. Jevrem Kosnic in ordine alle causali richieste; 

- in via subordinata, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della suddetta decisione impugnata e, per l'effetto, di disporne l'annullamento, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con rimessione del giudizio al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito;

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque, connessi alla gravata decisione.