Giudice Sportivo Virtus Francavilla-Giugliano, multate le due società

21.03.2023 18:00 di  Marco Pieracci  Twitter:    vedi letture
Giudice Sportivo Virtus Francavilla-Giugliano, multate le due società
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GARA VIRTUS FRANCAVILLA – GIUGLIANO DEL 5.02.2023

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, viste le relazioni redatte dai componenti della Procura Federale e dal Commissario di Campo in data 5 febbraio 2023 e la conseguente ordinanza con la quale sono stati disposti accertamenti istruttori; vista la relazione trasmessa in data 13 marzo 2023 dalla Procura Federale a questo Giudice in riscontro alla richiesta formulata, osserva quanto segue. Dagli accertamenti ulteriori effettuati, è emerso che nel corso della gara nel Settore Ospiti non erano presenti tifosi di Società differenti rispetto a quelli della Squadra ospitata. In proposito, la presenza, in tale settore, di uno striscione che richiamava i tifosi di una Società terza rispetto alla disputa della gara è stata motivata, dai tesserati ascoltati, sulla scorta di una sorta di gemellaggio fra le due tifoserie. È emerso, altresì, che al seguito dei tifosi ospiti era presente anche lo SLO che ha assistito alla gara dallo stesso settore occupato dagli stessi. Del pari era presente all'interno dell’impianto anche lo SLO della Squadra di casa. Tutto ciò premesso, sulla scorta delle condotte rispettivamente poste in essere dai tifosi delle due società in oggetto come emergenti dagli atti ufficiali di gara e dagli ulteriori accertamenti espletati Per i motivi esposti, il G.S. adotta i seguenti provvedimenti:

AMMENDA DI € 2500 SOCIETA’ VIRTUS FRANCAVILLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato verso il Settore occupato dai tifosi ospiti oggetti contundenti che provocavano un forte rumore nell'impattare sulle strutture dello stadio, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitante, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c., relazione di indagine).

AMMENDA DI € 2000 SOCIETA’ GIUGLIANO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori al termine della gara, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato dal Settore dagli stessi occupato aste di bandiere e due seggiolini precedentemente divelti dagli spalti; B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere divelto due seggiolini, successivamente lanciati sulla pubblica via, come da condotta sub A), e danneggiato un altro all'interno della Tribuna del Settore Ospiti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose e valutato il fattivo comportamento dei Dirigenti della Società ospitata, finalizzato alla cessazione delle condotte poste in essere. (r. proc. fed., r.c.c., documentazione fotografica, relazione di indagine - obbligo di risarcimento danni se richiesto).