Trapani, ricorso respinto e -7 confermato: le motivazioni della CFA
La Corte Federale d'Appello ha reso note le motivazioni con cui è stato respinto il ricorso presentato dal Trapani e da Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, presentato il 23 gennaio scorso, relativamente ai sette punti di penalizzazione inflitti al club per il mancato rispetto della scadenza dei pagamenti di stipendi ed emolumenti dello scorso 16 ottobre.
Eccole riportate di seguito integralmente:
"LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello - Presidente
Antonino Anastasi - Componente
Domenico Luca Scordino - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Sergio Della Rocca - Componente (Relatore) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui reclami numero 0104/CFA/2025-2026, proposto dalla Procura federale in data 22.01.2026, e numero 0105/CFA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e dai Sig.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione in data 23.01.2026, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0135/TFNSD-2025-2026 del 19 gennaio 2026; Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa; Relatore all’udienza del 20.02.2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale e l’Avv. Paolo Rodella per la società F.C. Trapani 1905 S.r.l. e per i Sig.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO
In data 6.11.2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale la società F.C. Trapani 1905 S.r.l., il Sig. Valerio Antonini, all’epoca dei fatti Amministratore unico della società, i sig.ri Vito Giacalone e Andrea Oddo all’epoca dei fatti procuratori della medesima, il sig. Salvatore Castiglione, all’epoca dei fatti Sindaco unico, tutti per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3, lett. a), CGS, per non aver provveduto entro il termine del 16.10.2025 al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati;
Segnatamente:
a) per un importo complessivo di euro 6.447,00 in favore di n. 24 tesserati;
b) per l’importo lordo pari a euro 64.151,00 relativi alle rate degli accordi di incentivo all’esodo, sempre per le mensilità di luglio-agosto 2025, in favore di n. 11 tesserati;
c) per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), lett. a), delle N.O.I.F., per non avere provveduto al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025.
Il procedimento traeva origine dalla nota della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, con la quale è stato segnalato che la società F.C. Trapani 1905 s.r.l., alla data del 16 ottobre 2025, non ha provveduto:
a. al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati. La società F.C. Trapani 1905 s.r.l., in particolare, non ha documentato l’avvenuto pagamento degli emolumenti netti relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati per un importo netto complessivo pari a circa Euro 6.447,00 e non ha provveduto al pagamento in favore di n. 11 tesserati delle rate degli accordi di incentivo all’esodo relative alle mensilità di luglio ed agosto 2025 per un importo complessivo lordo pari a circa Euro 64.151,00;
b. al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025, nonché dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025. La società F.C. Trapani 1905 s.r.l., in particolare, non ha provveduto, alla scadenza del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi INPS relativi alla mensilità di agosto 2025, per un importo pari a circa Euro 206.183,00, nonché al versamento di quota parte delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS del periodo novembre e dicembre 2024 e gennaio e febbraio 2025, oggetto del verbale di contraddittorio del 29.5.2025 con Agenzia delle entrate a seguito della notifica dello schema d’atto n. TY9CR3S00073/2025, per un importo complessivo pari a circa Euro 135.450,00, nonché ancora al versamento dei contributi dovuti al Fondo di fine carriera per le mensilità di luglio ed agosto 2025.
La società, inoltre, sempre alla scadenza federale del 16 ottobre 2025, ha effettuato i pagamenti di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio ed agosto 2025, per un ammontare complessivo pari ad Euro 830.349,00, attraverso bonifici bancari ed addebiti su conti correnti intestati al socio Sport Invest s.r.l. ed al legale rappresentante sig. Valerio Antonini, diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. Il Presidente del Tribunale federale fissava per la discussione l’udienza del 2.12.2025, tenutasi in modalità videoconferenza, alla quale erano presenti, in rappresentanza della Procura federale, i Sostituti procuratori Avv. Alessandro D’Oria e Avv. Sebastiano Campisi. Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Paolo Rodella.
Il Presidente del Collegio rappresentava alle parti la necessità di rinviare la discussione in quanto, per un problema di natura informatica, lo stesso Collegio non aveva avuto il tempo materiale per poter leggere e approfondire la memoria e la relativa documentazione tempestivamente depositata nell'interesse dei deferiti. Nulla osservando le parti, il Tribunale rinviava la trattazione del procedimento all'udienza dell'8 gennaio 2026, ore 10.30.
In vista dell’udienza dibattimentale dell’8.01.2026, la difesa dei deferiti depositava, in più soluzioni, una serie di atti e documenti tesi a confortare le proprie tesi difensive e, da ultimo, la copia di un provvedimento di accoglimento, da parte dell’ADER, di un’istanza di rateizzazione depositata il 10.12.2025, relativa a un debito societario iscritto a ruolo, nonché copia di documentazione attestante il pagamento della prima rata della rateizzazione accordata.
Alla successiva udienza dell’8.01.2026, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, era presente, in rappresentanza della Procura federale, il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria. Per tutti i deferiti era presente l’Avv. Paolo Rodella nonché, personalmente, il Sig. Valerio Antonini.
Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura federale, il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato alla memoria e ai depositi documentali dei deferiti, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Valerio Antonini: mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
per il Sig. Vito Giacalone: mesi quattro di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
per il Sig. Andrea Oddo: mesi sedici di inibizione ed euro 1.500,00 di ammenda;
per il Sig. Salvatore Castiglione: mesi dodici di inibizione;
per la Società Trapani 1905 F.C. S.R.L.: punti 7 di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, di cui 1 per la contestata recidiva, oltre ad euro 6.500,00 di ammenda.
Prendeva quindi la parola l’Avv. Rodella il quale, richiamato il contenuto della propria memoria in atti e, in particolare, l’eccezione di nullità del primo capo di incolpazione con conseguente improcedibilità del deferimento sul punto, nonché i molteplici depositi documentali eseguiti in più soluzioni, rappresentava al Tribunale di aver ampiamente dimostrato l’esatto e tempestivo adempimento della Società Trapani 1905 F.C. a tutte le obbligazioni ad essa derivanti da quanto stabilito dall’art. 85 delle NOIF relativamente alle scadenze del 16 ottobre 2025 e precedenti. Il Presidente del Collegio dava poi la parola al Presidente Antonini il quale, a sua volta, offriva una ricostruzione storica della vicenda, richiamava le difese svolte e rappresentava la sua buona fede circa la vicenda relativa alla truffa subita dal cosiddetto “Gruppo Alfieri”.
Il Tribunale ritenendo che gli addebiti contestati ai deferiti e alla Società Trapani 1905 F.C. S.R.L. dalla Procura federale, a seguito delle segnalazioni contenute nel verbale del 16.10.2025 della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, fossero risultati solo in parte fondati, irrogava:
al sig. Valerio Antonini: mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
al sig. Vito Giacalone: mesi 4 (quattro) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
al sig. Andrea Oddo: mesi 16 (sedici) di inibizione ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda;
al sig. Salvatore Castiglione: mesi 12 (dodici) di inibizione;
alla società FC Trapani 1905 Srl: punti 7 (sette) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00) di ammenda.
Avverso la decisione n. 0135 TFNSD 2025/2026 del Tribunale federale proponevano distinti reclami la Procura federale e gli incolpati Trapani 1905 srl, nonché i signori Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione.
La Procura federale articolava un unico motivo di ricorso sviluppato in quattro punti, tutti sostanzialmente diretti a censurare la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del capo di incolpazione lettera a), avuto riguardo alle due diverse fattispecie, quella della mancata documentazione del pagamento della somma di euro 6.447,00 in favore di 24 tesserati e quella del mancato pagamento dell’importo di euro 64.151,00 nei confronti di 11 tesserati a titolo di incentivo all’esodo. I deferiti proponevano a loro volta un reclamo con 5 motivi, a mezzo dei quali contestavano la decisione di prime cure, sostenendo la regolarità dei pagamenti sotto diversi profili e chiedevano la riforma della decisione e, in subordine, la riduzione della sanzione.
La Corte federale d’appello fissava dapprima l’udienza del 19 febbraio 2026, differita al successivo giorno 20 febbraio 2026, all’esito della quale, dopo la discussione delle parti, i reclami sono stati trattenuti in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della Procura federale recante il numero 0104/CFA/2025-2026 e il reclamo n. 0105/CFA/2025-2026, presentato dai deferiti, sono stati entrambi proposti avverso la decisione del Tribunale federale n. 0135/TFNSD-2025-2026 e, pertanto, sussistono ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tali da disporne la riunione.
Con riferimento al reclamo n. 104/CFA/2025-2026, la Procura federale ha contestato la statuizione del Tribunale federale di nullità del capo di incolpazione sub a), quello cioè relativo alla mancata documentazione da parte dei deferiti (alla scadenza del 16.10.2025), del pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di luglio-agosto 2025 in favore di n. 24 tesserati, per l’importo di euro 6.447,00, e per non avere gli stessi provveduto alla scadenza del 16.10.2025, in favore di n. 11 tesserati, al pagamento delle rate degli accordi di incentivo all’esodo, per l’importo di euro 64.151,00.
In particolare, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in considerazione il mutato quadro normativo relativo al sistema dei controlli periodici previsti dall’art. 85 N.O.I.F..
Orbene, con l’art. 2 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, è stata istituita la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, al fine di effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 10-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36.
A sua volta, tale ultima disposizione prevede che, “ Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti…”. Tale innovazione legislativa, che ha introdotto un organismo di matrice pubblicistica all’interno di un sistema tradizionalmente connotato dall’autonomia federale, ha determinato una ridefinizione degli equilibri istituzionali nella governance del calcio professionistico, sottraendo alla Federazione – e segnatamente all’organo endofederale della Co.Vi.So.C. – la funzione di controllo e vigilanza sull’equilibrio economico-finanziario delle società sportive professionistiche, per attribuirla ad un ente esterno, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Orbene, in questa sede, il Collegio non può non rilevare che tali disposizioni sembrano porsi in contrasto con i principi costituzionali di autonomia dell’ordinamento sportivo, così come anche evidenziato dalla memoria scritta presentata il 14 giugno 2024 dal CONI alla Commissione VII della Camera dei deputati, in occasione della conversione in legge del decreto–legge 31 maggio 2024, n. 71. In detta nota si osservava che tale iniziativa legislativa poteva “ essere lesiva del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, come anche ribadito dalla Corte costituzionale, senza considerare che tale norma dà vita a forme di controllo statali su società di capitali di natura esclusivamente privatistica”. “Una tale scelta potrebbe comportare anche l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte degli organismi internazionali del calcio, quali FIFA e UEFA, i quali, a quanto risulta, hanno già manifestato la loro contrarietà rispetto ad una tale impostazione, con la nota trasmessa alla FIGC in data 8 maggio 2024.”. E, in effetti, è doveroso osservare, in proposito, che il trasferimento di funzioni di controllo da un organismo endofederale – quale era la Co.Vi.So.C. – ad una Commissione di nomina governativa, pone interrogativi di non marginale rilievo circa la tenuta del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, costituzionalmente garantito. Come è noto:
con la decisione n. 49/2011, la Corte costituzionale ha ritenuto che “ Anche prescindendo dalla dimensione internazionale del fenomeno, deve sottolinearsi che l’autonomia dell’ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione, dato che non può porsi in dubbio che le associazioni sportive siano tra le più diffuse «formazioni sociali dove [l’uomo] svolge la sua personalità» e che debba essere riconosciuto a tutti il diritto di associarsi liberamente per finalità sportive.”. E ancora, nella decisione n. 160/2019, la Corte ha affermato che “Nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, orientata all’apertura dell’ordinamento dello Stato ad altri ordinamenti, anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Con la conseguenza che eventuali collegamenti con l’ordinamento statale, allorché i due ordinamenti entrino reciprocamente in contatto per intervento del legislatore statale, devono essere disciplinati tenendo conto dell’autonomia di quello sportivo e delle previsioni costituzionali in cui essa trova radice.”. Occorre rammentare anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 184/2023, secondo cui “ Quella assicurata dall’art. 18 Cost. è una «ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione», che si traduce nella tutela di un «ventaglio» di diritti correlati a tale libertà che, anche al di là del diritto dell’individuo di associarsi, si estendono alla protezione degli organismi nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata.”;
l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, ha elevato a rango costituzionale il principio di sussidiarietà orizzontale, sancendo che lo Stato e gli enti territoriali sono tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Tale principio — come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020 — ha inteso valorizzare "l'originaria socialità dell'uomo", affermando definitivamente il superamento della concezione secondo cui soltanto l'azione pubblica sarebbe intrinsecamente idonea al perseguimento di finalità collettive. In questa cornice, l'attività sportiva costituisce paradigma emblematico di interesse generale la cui cura, lungi dall'essere riservata allo Stato, trova naturale espressione nell'iniziativa dei privati in forma associata. Ne discende, quale corollario costituzionalmente necessitato, che l'interprete è tenuto a privilegiare soluzioni ermeneutiche che salvaguardino il ruolo delle associazioni sportive quali soggetti sussidiari per eccellenza, e che ogni eventuale composizione di conflitti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale non possa risolversi nella compressione - e tanto meno nella soppressione - dell'autonomia che al primo è costituzionalmente riservata;
tali conclusioni trovano ulteriore e decisivo conforto nella recente modifica dell'art. 33 della Costituzione, il cui nuovo ultimo comma — introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 — riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva "in tutte le sue forme". La locuzione adottata dal legislatore costituzionale non è casuale: essa abbraccia espressamente tanto la dimensione individuale quanto quella organizzata dello sport, conferendo copertura costituzionale diretta all'intero sistema dell'associazionismo sportivo che si articola nelle federazioni e trova nel CONI il proprio vertice ordinamentale. Con tale intervento, il legislatore costituzionale ha inteso cristallizzare - al più alto livello delle fonti - l'autonomia organizzativa e funzionale del mondo sportivo, presidiandola rispetto a eventuali restrizioni di rango legislativo ordinario.
In questo quadro, l’innesto di un organismo esterno nel circuito decisionale federale rischia di alterare la fisionomia stessa del sistema dei controlli economico-finanziari, introducendo un elemento di eterodeterminazione che potrebbe rivelarsi incompatibile con la struttura pluralistica dell’ordinamento costituzionale, nella quale la sfera sportiva gode di una legittimazione autonoma e originaria, non riducibile a mera articolazione dell’apparato amministrativo statale.
Al di là di tali considerazioni - le quali attengono al piano sistematico e ordinamentale - in questa sede si ritiene di dover confermare la decisione di primo grado, nella parte in cui ha stabilito che la formulazione delle due incolpazioni di cui al capo a), è generica e non determinata o determinabile, al punto tale da non poter consentire ai deferiti di svolgere, adeguatamente e in modo compiuto, il proprio diritto di difesa, non essendo stati, in particolare, indicati i nominativi dei tesserati (24 e 11) nei cui confronti si sarebbe consumato l’inadempimento.
Il principio di determinatezza dell’incolpazione, cardine irrinunciabile di ogni sistema processuale che aspiri a conformarsi ai canoni del giusto processo, esige che la contestazione disciplinare sia formulata con un grado di specificità tale da porre l’incolpato nella condizione effettiva di comprendere l’esatto perimetro dell’addebito mosso nei suoi confronti. Tale esigenza si impone con particolare vigore allorché, come nella fattispecie in esame, le sanzioni previste dall’ordinamento rivestono una gravità tale – segnatamente, la penalizzazione in classifica – da incidere sull’andamento sportivo della stagione agonistica, riverberando i propri effetti ben al di là della sfera patrimoniale della società sanzionata, coinvolgendo l’intera comunità sportiva di riferimento e il pubblico interesse alla regolarità delle competizioni.
Anche ove si volesse accedere alla tesi secondo la quale la Commissione sia dotata di poteri certificatori di natura pubblicistica - ancorché essa si esprima attraverso l’emanazione di pareri obbligatori che, sul piano dogmatico, non risultano equiparabili ad atti di certificazione in senso tecnico-giuridico, difettando della tipicità formale e della struttura provvedimentale propria delle certificazioni amministrative - nel caso di specie, la documentazione trasmessa dalla Commissione presenta una indeterminatezza tale, in relazione alle due ipotesi contestate di cui alla lettera a) della incolpazione, da essere recessiva anche rispetto alla prospettata natura giuridica di atti aventi natura certificatoria.
Invero, quand’anche si riconoscesse alla Commissione un potere di certificazione assimilabile a quello degli organi della pubblica amministrazione, ciò non varrebbe a sanare l’intrinseca lacunosità del contenuto degli atti trasmessi, giacché nessuna presunzione di veridicità o di completezza può supplire alla carenza degli elementi identificativi minimi indispensabili a circoscrivere la contestazione disciplinare. Tali atti risultano essere stati trasmessi alla FIGC e qualificati sul piano formale dalla stessa Commissione come “memorandum riepilogativo” contenente delle “osservazioni” scaturenti dalle verifiche eseguite. La stessa qualificazione formale adottata dalla Commissione – lungi dal deporre nel senso di un atto dotato di autonoma efficacia certificatoria – sembra piuttosto ricondurre la comunicazione trasmessa nell’alveo delle segnalazioni di carattere informativo e riepilogativo, prive di quella vincolatività e di quel grado di analiticità che sarebbero propri di un provvedimento certificatorio in senso stretto. Appare evidente che, nel riquadro relativo alla dimostrazione del pagamento di luglio-agosto del “memorandum riepilogativo”, vengono genericamente indicati n. 24 tesserati per un importo complessivo di euro 6.447,00, mentre nella casella “incentivi all’esodo” vengono indicati n. 11 tesserati ai quali non sarebbero state corrisposte le rate per un incentivo all’esodo per un importo complessivo di euro 64.151,00. La sola determinazione delle somme non corrisposte, senza alcun riferimento ai tesserati interessati, non consente lo svolgimento di una efficace attività difensiva, poiché gli incolpati non sono stati messi nelle condizioni di poter svolgere il diritto di difesa garantito nel processo sportivo, specie per delle contestazioni che prevedono sanzioni come la penalizzazione di punti in classifica. Quando l’atto di accertamento della Commissione riporta, oltre che il mancato versamento di somme, anche un numero di soggetti/tesserati potenzialmente interessati dall’inadempimento della società, sussiste quantomeno l’onere di indicare i nominativi dei soggetti interessati, onde consentire agli incolpati (persone fisiche, società sportive) di poter approntare una idonea difesa che, diversamente, sarebbe preclusa. Si tratta di una carenza che non può essere derubricata a mera irregolarità formale priva di conseguenze sostanziali, giacché essa incide direttamente sul nucleo essenziale del diritto di difesa, inteso come garanzia di effettiva partecipazione consapevole al contraddittorio processuale.
Tale onere in capo alla Commissione appare ancora più intenso e cogente ove si consideri: a) l’assoluta centralità del ruolo assegnato alla Commissione medesima dal legislatore nazionale nel procedimento di verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche; ruolo che la colloca quale snodo essenziale e insostituibile dell’intera architettura dei controlli economico-finanziari, in quanto unico soggetto titolare del potere di accertamento delle irregolarità che possono dare origine all’azione disciplinare; b) come correttamente osserva, sul punto, la Procura federale, l’esercizio di poteri istruttori finalizzati a integrare ed eventualmente correggere le risultanze delle verifiche compiute dalla Commissione, risulta sostanzialmente incompatibile con i termini perentori ristrettissimi previsti per tali procedimenti disciplinari dall’art. 124 del Codice di giustizia sportiva, così come modificato dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 265/A del 27 giugno 2024 e, successivamente, dal C.U. n. 133/A del 19 dicembre 2025.
Proprio la peculiare struttura procedimentale delineata dal legislatore federale – che ha inteso configurare i procedimenti scaturenti dalle segnalazioni della Commissione come procedimenti “per tabulas”, fondati sulle risultanze dell’attività di verifica già svolta dall’organismo pubblico indipendente – impone che tali risultanze siano dotate di un livello di completezza e di analiticità commisurato alla funzione che esse sono chiamate ad assolvere nell’economia del procedimento disciplinare, vale a dire quella di costituire il substrato fattuale e probatorio sulla cui base la Procura federale è tenuta a formulare la contestazione disciplinare e, specularmente, l’incolpato è chiamato ad articolare le proprie difese. Se, dunque, il legislatore ha ritenuto di concentrare l’attività istruttoria in capo alla Commissione e di comprimere drasticamente i tempi del procedimento disciplinare, ne discende che le segnalazioni della Commissione devono possedere un grado di specificità tale da rendere sostanzialmente superflua qualsiasi ulteriore attività istruttoria da parte della Procura federale. Diversamente opinando, si perverrebbe ad un assetto nel quale l'organo preposto istituzionalmente all'accertamento risulterebbe di fatto alleggerito dall'obbligo di completezza, mentre l'organo preposto all'esercizio dell'azione disciplinare – dotato di limitati poteri di indagine in materia e vincolato a termini perentori particolarmente stringenti – rischierebbe di essere gravato dell'onere di colmare le eventuali conseguenti lacune, con un'evidente aporia di sistema che potrebbe determinare una significativa compressione del diritto di difesa degli incolpati. Pertanto, il primo motivo di ricorso del reclamo della Procura federale non appare essere meritevole di accoglimento, dovendosi, invece, sul punto, confermare la decisione del Tribunale federale.
Sotto altro profilo, non può condividersi quanto affermato dalla Procura federale che sembra trattare il rilievo di indeterminatezza, svolto dal Tribunale federale, alla stregua di un formalismo astratto che non lede il diritto di difesa, poiché i dati mancanti sarebbero rinvenibili dalle scritture contabili della società deferita.
Tale impostazione, difatti, condurrebbe a ribaltare l’onere della prova e della specificazione dell’addebito in capo all’incolpato, in violazione dei principi fondamentali che reggono il processo disciplinare, il quale, pur non essendo assimilabile al processo penale in senso stretto, non può prescindere dal rispetto delle garanzie minime del contraddittorio e della parità delle armi processuali. Il diritto di difesa, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, non può essere ridotto a mera facoltà di autotutela documentale, ma postula che venga fornito all’incolpato un quadro di contestazioni sufficientemente circostanziato da consentirgli di opporre argomenti e prove specificamente calibrati sull’oggetto dell’addebito.
Infine, non appare configurabile come idonea censura alla decisione gravata quella contenuta nel quarto motivo di reclamo, ove, sostanzialmente, si intende operare una distinzione tra “mancato pagamento” e “omessa documentazione del pagamento”, da cui non discende alcuna utilità concreta da far valere in giudizio.
Pertanto, complessivamente, il reclamo proposto dalla Procura federale deve essere respinto.
Parimenti, non è meritevole di essere accolto il reclamo (n. 105/CFA/2025-2026) proposto dalla Società Trapani 1905 srl e dai Signori Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, articolato in 5 motivi.
Sul primo motivo di reclamo, relativo alla contestazione sul mancato pagamento INPS per la mensilità agosto 2025, va rilevato che la questione va vista unicamente avuto riguardo al rispetto del piano di rateizzazione proposto dalla società il 15.10.2025, poiché l’importo complessivo dovuto di euro 206.183,00 non risulta essere stato corrisposto per intero alla scadenza del 16.10.2025. Parte reclamante, sul punto, assume che la somma di euro 9.850,00 sarebbe stata sufficiente per coprire la prima rata della rateizzazione. Al riguardo, appare dirimente la circostanza che, in data 20.10.2025, è stata rigettata la domanda di rateizzazione proposta dalla società Trapani Calcio, non sussistendo le condizioni previste dalla legge. Il fatto che successivamente, vale a dire in data 10.12.2025, sia stata accolta una nuova istanza di rateizzazione da parte dell’INPS, non può colmare la lacuna del pagamento verificatasi alla scadenza dei termini federali e cioè il 16.10.2025. In buona sostanza, appare certo che alla predetta scadenza del 16.10.2025 non siano state i) versate integralmente le somme per i contributi e che ii) la rateizzazione sia stata accordata (con i relativi benefici) solo in epoca successiva alla stessa scadenza del 16.10.2025, con la conseguenza che eventuali pagamenti precedentemente disposti (tra cui quello di euro 9.850,00) non possono essere considerati di supporto rispetto a quanto dedotto dai reclamanti, poiché temporalmente al di fuori della istanza di rateizzazione che è stata rigettata il 20.10.2025.
Il secondo motivo di reclamo è incentrato sulla rilevanza, ai fini della sussistenza dell’inadempimento, dello schema d’atto TY9CR3S00073/2025 dell’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trapani per complessivi euro 135.450,00.
Sul punto si concorda con la decisione assunta dal Tribunale federale, poiché non ricorre una ipotesi di “ ne bis in idem” avuto riguardo alla decisione della Corte federale d’appello, SS.UU., n. 120/2024-2025, in ragione del fatto che, con tale decisione, il Trapani Calcio era stato sanzionato per l’omesso versamento, mentre nel presente procedimento viene chiamato a rispondere del permanere di tale inadempimento, ai sensi dell’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 1), lett a), delle NOIF.
Tale ultima contestazione appare fondata, poiché, in effetti, non risulta dimostrata la corresponsione delle somme dovute anche nel periodo successivo a quello della scadenza accertata con decisione n. 120 della Corte federale d’appello del 30.6.2025.
In ordine alla questione relativa allo schema d’atto della Agenzia delle entrate n. TY9CR3S000732025 e al successivo atto di recupero n. TY9CR3S00176 2025, emesso dalla Direzione provinciale di Trapani e rispetto ai quali è stato depositato un dispositivo di sospensione della esecutività emesso dalla Corte di giustizia tributaria di Trapani in data 12.2.2026, occorre precisare quanto segue. In primo luogo, il dispositivo di sospensione della Corte tributaria rinvia ad una parte motiva non prodotta dalla difesa degli incolpati, sicché non è dato comprendere se il provvedimento abbia riguardato solo l’aspetto del periculum (tanto da dover prevedere una prestazione di garanzia) oppure abbia toccato questioni anche relative al fumus. L’assenza di allegazioni probatorie in tal senso, cui era onerata parte reclamante, non consente di poter aderire all’impostazione dei deferiti che invocano, a seguito della sospensione, una specie di accertamento, almeno cautelare, sulla non debenza delle somme. Al contrario, le somme risultano essere dovute sia in ragione di quanto stabilito dalla Corte federale d’appello, SS.UU., con decisione n. 120/2024-2025, sia sulla base della successiva decisione del Collegio di garanzia dello sport n. 77 del 7.11.2025. Il Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, chiamato a decidere sulla impugnazione della decisione della Corte federale d’appello n. 120/2024-2025, ha infatti rigettato il gravame del Trapani Calcio e dei suoi rappresentanti con motivazioni anche di merito, specie in ordine alla i) inconciliabilità del rapporto fra la quietanza di pagamento e la validità sostanziale dell’operazione, nonché ii) in relazione alla illegittimità della compensazione “orizzontale”: “In primo luogo, i ricorrenti confondono il piano procedurale con quello sostanziale. La quietanza di pagamento rilasciata dal sistema telematico attesta unicamente l'avvenuta ricezione e processazione del modello F24, ma non certifica in alcun modo la validità sostanziale dell'operazione, né, tantomeno, l'esistenza e la legittima fruibilità del credito utilizzato in compensazione (Cass. Civ., 27 luglio 2025, n. 21540 e Cass. Civ., 27 giugno 2025, n. 17370). L'utilizzo di un credito "inesistente" rende il pagamento tamquam non esset, con la conseguenza che l'obbligazione tributaria e contributiva deve considerarsi a tutti gli effetti non adempiuta. La prova del regolare versamento grava sulla società, e tale prova non può certo essere costituita da una quietanza relativa a una compensazione illegittima. In secondo luogo, la Corte federale d'Appello ha correttamente qualificato come illegittima la c.d. "compensazione orizzontale" così come operata dalla Società. È principio cardine del nostro ordinamento tributario che la compensazione ex art. 17 D. Lgs. 241/1997 è consentita solo quando vi sia coincidenza tra il soggetto debitore e il soggetto titolare del credito. Nel caso di specie, è pacifico e ammesso dagli stessi ricorrenti che i crediti utilizzati in compensazione appartenevano a soggetti terzi (Studio Paghe S.r.l. e N.G. Costruzioni S.r.l.). Tale modalità operativa è radicalmente illegittima, poiché, come statuito anche dalla giurisprudenza di merito, "la fattispecie estintiva orizzontale non può dirsi perfezionata per carenza in capo alla ricorrente della titolarità del credito". L'operazione è, pertanto, viziata ab origine e non può produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ., 7 marzo 2019, n. 6645) (così Collegio garanzia dello sport, n. 77/2025). Tale provvedimento del Collegio di garanzia dello sport è divenuto definitivo nell’ambito della giustizia sportiva avuto riguardo all’accertamento dell’inadempimento, sicché il relativo motivo di reclamo è da considerarsi infondato.
Anche il terzo motivo di reclamo dei deferiti risulta essere infondato poiché, come rilevato nella decisione del Tribunale federale, il tentativo di pagamento dei contributi è avvenuto il 17.10.2025, con valuta 20.10.2025, vale a dire successivamente alla scadenza del 16.10.2025.
La circostanza, poi, che la somma di euro 135.450,00 sia stata effettivamente corrisposta con bonifici del 4.11.2025 attenua la responsabilità, ma non la esclude, non ricorrendo in concreto una causa esimente di forza maggiore.
Analogamente, va respinto il quarto motivo di reclamo, relativamente ai pagamenti eseguiti utilizzando conti correnti bancari diversi da quelli intestati alla società, potendosi ritenere immune da censura la statuizione del Tribunale federale in relazione alla prevedibilità del pignoramento dopo aver ricevuto l’atto di precetto, nonché al lasso temporale intercorso fra la data del pignoramento (14.08.2025) rispetto alla data del pagamento previsto per il 16.10.2025, con un margine temporale ampio per poter ripristinare una regolarità dei conti avvenuta solo in data 20.10.2025 e, nonostante ciò, i bonifici sono stati eseguiti in data 4.11.2025 in favore del Fondo di fine carriera da Sportinvest srl e non dal conto corrente della società che, all’epoca, non era più soggetto ad alcuna limitazione.
Infine va trattato il quinto motivo di reclamo relativo al sistema sanzionatorio: nulla quaestio in ordine alla irrogazione del minimo per ogni violazione contestata, essendo principio pacifico di questa Corte quello della impossibilità di scendere sotto il minimo edittale (ex multis: CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025 e CFA, SS.UU., n. 120/2024-2025).
Al riguardo è stato considerato che, per quanto riguarda le sanzioni previste a carico della società con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di punti negativi in classifica, non è possibile una graduazione che tenga conto della gravità dell’infrazione (così come avviene per le persone fisiche), né è consentito al giudice sportivo quantificare una sanzione inferiore al minimo edittale previsto puntualmente della normativa federale e ciò in ossequio al principio della parità di condizioni tra i soggetti in competizione e all’esigenza di non creare indebite distorsioni dei campionati (CFA, SS.UU. n. 101/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020 e CFA, SS.UU., 89/2019-2020). In questo senso, in tali decisioni è stato considerato che l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e cum grano salis, assimilabile a quello penale. Invero, mentre per quest’ultimo, la funzione (non assorbente ma certamente) principale della pena è – per esplicito dettato costituzionale – la rieducazione (rectius: risocializzazione) del condannato, per l’ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva, e restauratrice della par condicio nelle competizioni agonistiche. Di talché sembra conseguente ipotizzare, in tale ultimo ordinamento, la sussistenza di una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva), devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.); le seconde non possono non tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione. Conseguentemente mentre, nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare, nel secondo, viceversa, tale potere discrezionale egli deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo senza dubbio esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali, ma non oltre, salva esplicita, eventuale (e derogatoria) previsione normativa. La ragione è quella cui si è fatto prima cenno: la sanzione della penalizzazione in termini di punti di classifica viene certamente ad incidere nella sfera del sanzionato, ma ha un immediato riflesso nei confronti dei competitori, che potranno essere – più o meno – avvantaggiati dall’handicap che il giudice ha decretato nei confronti del trasgressore. E proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno, in termini di classifica, per una squadra e, conseguentemente, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (CFA SS.UU. n. 109/2023-2024). Il principio è stato recentemente affermato anche da Collegio di garanzia dello sport, nella citata decisione n. 77/2025:
“I ricorrenti lamentano l'irragionevolezza della decisione nella parte in cui la CFA ha negato la possibilità di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale.
La doglianza è infondata. La Corte federale d'Appello ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti nell'ordinamento sportivo, richiamando una propria specifica e recente decisione a Sezioni Unite (n. 71/2024-2025), che evidentemente consolida l'orientamento sulla inderogabilità dei minimi edittali per violazioni di tale gravità.
La determinazione della sanzione rientra nella discrezionalità dell'organo giudicante, il quale deve però muoversi all'interno della cornice edittale prevista dalla norma. L'applicazione di una sanzione inferiore al minimo costituisce un'eccezione che deve essere sorretta da circostanze assolutamente straordinarie e da un'espressa previsione normativa che la consenta, elementi che non ricorrono nel caso di specie. Al contrario, la gravità della violazione, che incide direttamente sul principio fondamentale della par condicio tra le società, giustifica ampiamente l'applicazione della sanzione nella misura prevista dalla norma, senza alcuna riduzione”. In ordine al punto di penalizzazione determinato dalla applicazione della recidiva ex art. 18, comma 2, CGS, va rilevata la sussistenza della contestata recidiva in ragione della circostanza che il fatto costitutivo dell’illecito relativo al mancato pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute IRPEF e dei contributi INPS, accertato con decisione n. 120/2024-2025, rappresenta il presupposto istantaneo in fatto sul quale poi si è concretizzata la successiva violazione contestata ai sensi dell’art. 85, lett. c), paragrafo VI), punto 1), lett a), delle NOIF consistente nella permanenza dell’illecito che giustifica l’applicazione del punto di recidiva di cui all’art. 18, comma 2, Codice di giustizia sportiva, trattandosi di infrazione commessa nella stagione sportiva successiva. P.Q.M. Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge. Dispone la comunicazione alle parti con PEC".