TFN: Cosenza, oltre 6mila euro da versare alla Folgore Caratese per Contiero
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
Marina Vajana - Componente
Roberto Leoni - Componente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Federico Salinari - Componente
Accursio Gallo - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Antonino Piro - Componente
Loredana Germanò - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 18 marzo 2026 la seguente DECISIONE
Sul procedimento 0823/TFNSVE/2025-2026, 823 - Ricorso proposto dalla società US Folgore Caratese ASD (933928) contro la società Cosenza Calcio S.r.l. (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Contiero Edoardo (2152445)
In data 18 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Edoardo Contiero (matricola 2152445).
Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 6.456,00 (seimilaquattrocentocinquantasei/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società COSENZA CALCIO S.R.L. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Edoardo Contiero nella misura di euro 6.456,00 (seimilaquattrocentocinquantasei/00), in favore della società U.S. FOLGORE CARATESE A.S.D..