Giudice Sportivo, mister Di Napoli già squalificato per due turni: il motivo
ll Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Gennaio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00
CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del Fuoco per consentirne la relativa rimozione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AREZZO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici contenitori di Caffè Borghetti e due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 18° minuto della gara per circa un minuto, uno striscione non autorizzato (di circa 8 metri). Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
SORRENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sinistra esposto, uno striscione non autorizzato (di 25 metri per cinque minuti). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% di 330), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuti in entrambe le circostanze per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una FVS (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2026 BISOGNO LUCA (CAVESE) per avere, durante il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tifosi avversari, in quanto si alzava dalla panchina e poneva in essere un gesto irrispettoso e provocatorio nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PISCITELLI ANGELO (CAVESE) per avere, durante il primo tempo, tenuto una condotta non corretta in
quanto, nonostante non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO (CAVESE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari, in quanto: 1. proferiva nei loro confronti parole provocatorie, concorrendo ad alimentare un clima di tensione; 2. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. DI NAPOLI RAFFAELE, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) A) per avere, all’inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli spogliatoi riservati alla società ospitante; B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto nei confronti del SIG. CORCIONE DOMENICO in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).