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Giudice Sportivo Girone B: Bra stangato, dodici giocatori squalificati

di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 4 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETÀ
AMMENDA € 2.000,00
SAMBENEDETTESE

A) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 2638 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:
1. al 2° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari incitante alla violenza, per la durata di circa un minuto;
2. al 14° minuto del primo tempo, un coro espressione di discriminazione comportante, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi territoriali nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per 4 volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai propri sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale Nord, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la squadra avversaria lasciava il terreno di gioco, cinque bottigliette d’acqua chiuse semipiene, delle quali tre raggiungevano il terreno di gioco e due il recinto di gioco, e quattro bicchieri di plastica semipieni di liquido trasparente, che raggiungevano il recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi degli artt. 6, 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3 e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

VIS PESARO
A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 7 dei 529 presenti), posizionati nel Settore Tribuna Prato, intonato, al 68° e al 69° minuto della gara, un coro oltraggioso e offensivo per motivi di discriminazione sessuale nei confronti del Primo Assistente, per la durata di circa un minuto.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai propri sostenitori, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno di liquido che raggiungeva il terreno di gioco e, ripetutamente durante la gara, diciotto bicchieri di plastica semipieni di liquido, che raggiungevano il recinto di gioco, senza conseguenze.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi degli artt. 6, 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3 e 26 G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 800,00
RAVENNA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all’ingresso in campo, attardandosi per regolarizzarlo.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2026

MELA ANTONELLO (TORRES) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 MARZO 2026

MENICUCCI ETTORE RODOLFO (BRA) perché, pur essendo munito di pass ma non inserito in distinta, per tutto il riscaldamento si intratteneva sia nel recinto di gioco che nel terreno di gioco. Al termine del primo tempo, nonostante il diniego dello steward, faceva ingresso nel recinto di gioco e nel tunnel degli spogliatoi al fine di avere un confronto con l’Arbitro e il IV Ufficiale che, però, avevano già fatto rientro nello spogliatoio. Successivamente faceva ritorno nel recinto di gioco, dove si intratteneva fino all’inizio del secondo tempo.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISTICO FABIO (BRA) per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i precedenti richiami, protestava reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale e reagiva con toni polemici alla comunicazione del tempo di recupero aggiuntivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

CEGLIA FILIPPO (FORLI') Perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava protestando vivacemente e proferendo, verso il IV Ufficiale, una frase irriguardosa rivolta alla quaterna (r. IV Ufficiale).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

SACCHINI EDOARDO (JUVENTUS NEXT GEN) perché teneva un comportamento inopportuno discutendo con un calciatore avversario.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LIONETTI GIORGIO (BRA) per atto di violenza, in quanto in azione di gioco ma con pallone non a distanza, reagiva a una trattenuta colpendo volontariamente al volto un avversario a mano aperta tra la faccia ed il collo, senza gravi conseguenze.

STAGNI TOMMASO (RAVENNA) perché, in quanto giocatore di riserva, protestava proferendo, altresì, una frase offensiva nei confronti dell'arbitro.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione 75/398FVS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DE COL FILIPPO (AREZZO) perché, in quanto giocatore di riserva, si alzava dalla panchina per protestare con ampi gesti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CRISTINI ANDREA (GUIDONIA MONTECELIO) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DALMAZZI ALESSANDRO (SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GUIEBRE ABDOUL RAZAK (ASCOLI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D UFFIZI SIMONE (ASCOLI)

CAVALLINI GIACOMO (FORLI')

STRAMACCIONI DIEGO (PERUGIA)

SCHIRONE LUCA (PINETO)

VALLOCCHIA ANDREA (TERNANA)

ANTONELLI NICOLO (TORRES)