Giudice Sportivo recupero: cori offensivi tifosi Catania, multa per club etneo
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 febbraio 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARA DEL 18 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che, in occasione della gara di recupero disputata nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato, i sostenitori della Società CATANIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
SOCIETÀ
AMMENDA € 300,00
CATANIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori, posizionati nei Settori Curva Nord e Curva Sud, intonato, dal minuto 23:40 al minuto 25:15, dal minuto 37:00 al minuto 38:00 e dal minuto 39:00 al minuto 39:42 del primo tempo un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi di altra squadra.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).