Giudice Sportivo: due turni di stop per Turati. Ammenda per il Giugliano
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 16 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 14 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società GIUGLIANO e SIRACUSA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00
GIUGLIANO
A) per avere, i suoi sostenitori (50% dei 348 presenti) posizionati nel Settore Tribuna Laterale Sestile, intonato, al 2°, al 45° e al 48° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un tesserato avversario; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un accendino e cinque bottigliette semipiene nel recinto di gioco, una delle quali attingeva al fianco sinistro il Collaboratore della Procura Federale provocandogli un dolore acuto. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bottiglietta che ha attinto il Collaboratore della Procura Federale e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 MARZO 2026
GUGLIELMINO ALESSANDRO (SIRACUSA) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, entrava sul terreno di gioco e si avvicinava al IV Ufficiale con fare minaccioso, ponendosi a pochi centimetri dal suo volto e gridando parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (II INFR)
TURATI MARCO (SIRACUSA) per avere, al 97° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e, rivolgendosi al IV Ufficiale, proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ivi comprese le scuse porte alla squadra arbitrale, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FORCINITI LUIGI (GIUGLIANO)