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Corte Sportiva, restituito un punto al Matera

di Dario Lo Cascio

Si riportano di seguito le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc in seguito ai ricorsi presentati da Matera, Fidelis Andria e Rende:

Ricorso SS FIDELIS ANDRIA 1928 avverso le sanzioni: - inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Acquaviva Sebastiano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017; - penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2017/2018 alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2375/66 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017): RESPINTO

Ricorso MATERA CALCIO SRL avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato in corso inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società, nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017), Ricorso Sig. TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società Matera Calcio) avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017): La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 li ACCOGLIE e, per l’effetto annulla le sanzioni inflitte.

Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl, seguito proprio deferimento – nota n. 3580/71 pf 17/18 GP/GC/blp del 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017): RESPINTO