Corte Sportiva, restituito un punto al Matera
Si riportano di seguito le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della Figc in seguito ai ricorsi presentati da Matera, Fidelis Andria e Rende:
Ricorso SS FIDELIS ANDRIA 1928 avverso le sanzioni: - inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Acquaviva Sebastiano, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società reclamante, per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 4) Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017; - penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2017/2018 alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.; seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2375/66 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017): RESPINTO
Ricorso MATERA CALCIO SRL avverso la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nel Campionato in corso inflitta alla reclamante per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. per i comportamenti posti in essere dal Sig. Taccogna Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società, nonché a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017), Ricorso Sig. TACCOGNA ANTONIO (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della società Matera Calcio) avverso la sanzione dell’inibizione di mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 10, comma 3 C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del Com. Uff. n. 113/A del 3.2.2017 seguito deferimento del Procuratore Federale - nota n. 2366/65 pf 17-18 GP/GC/blp del 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 28/TFN del 27.11.2017): La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 4 e 5 li ACCOGLIE e, per l’effetto annulla le sanzioni inflitte.
Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso il proscioglimento del sig. Coscarella Fabio e della società Rende Calcio 1968 Srl, seguito proprio deferimento – nota n. 3580/71 pf 17/18 GP/GC/blp del 2.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34/TFN del 19.12.2017): RESPINTO