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Triestina, Milanese e D'Aniello inibiti per tre mesi. Ammenda al club

di Dario Lo Cascio
Fonte: Figc.it

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Mario Antonio Scino Presidente; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dalla Dott.ssa Licia Grassucci, dall’Avv. Maurizio Lascioli, dall’Avv. Angelo Venturini Componenti; con l’assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia Rappresentante AIA; del sig. Claudio Cresta Segretario e di Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il giorno 6.12.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILANESE MAURO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), D’ANIELLO GIUSEPPE (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della società US Triestina Calcio 1918 Srl), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL - (nota n. 3655/13 pf18-19 GCH/GP/ma del 16.10.2018).

Il deferimento Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento n. 13 pf18-19, effettuate le attività di indagine di propria competenza deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare con nota prot. 3655/13PF18-19/GCH/GP/ma del 16 ottobre 2018: - Il sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl; - Il sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl: a) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8, commi 1 e 2, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 2 luglio 2018 ai fini dell’iscrizione al Campionato 2018/2019, l’originale di una fideiussione risultata, dopo idonea verifica da parte della Banca Popolare Pugliese che l’aveva emessa, non veridica e priva di qualsiasi validità ed efficacia. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; - la società US Triestina Calcio 1918 Srl: b) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Milanese Mauro, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, e dal sig. D’Aniello Giuseppe, Procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore della società US Triestina Calcio 1918 Srl, come sopra descritto; 

Le memorie difensive
Si sono costituiti nei termini tutti i soggetti deferiti che hanno depositato memoria difensiva con il patrocinio degli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Nicola Paolini, Monica Fiorillo e Michele Cozzone. Dopo aver ricostruito i fatti oggetto della vicenda, le difese hanno in primo luogo chiesto l’inammissibilità del presente deferimento in quanto portato avanti in violazione del principio del ne bis in idem”, avendo ad oggetto le medesime condotte per le quali gli attuali deferiti sarebbero già stati sanzionati giusta decisione di questi Tribunale pubblicata sul CU 34 del 31 ottobre 2018, attualmente impugnata innanzi alla Corte Federale d’appello; nel merito hanno invocato la buona fede nel loro operato, nonché l’errore scusabile in cui gli stessi sarebbero incorsi per aver incolpevolmente confidato nella piena validità della polizza fideiussoria rilevatasi falsa.

Il dibattimento
All’udienza del 6 dicembre 2018 la Procura Federale, nel riportarsi al deferimento ha posto l’accento sulla piena sussistenza della cd “culpa in eligendo” e della “culpa in vigilando”; sono intervenuti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Nicola Paolini e Michele Cozzone, che hanno ribadito le considerazioni di merito già formulate nelle memorie difensive. Anche i deferiti sono personalmente intervenuti ed hanno rilasciato spontanee dichiarazioni, rimarcando la piena buona fede del proprio operato. La Procura Federale ha, infine, formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - Milanese Mario: mesi 6 (sei) di inibizione; - D’Aniello Giuseppe: mesi 6 (sei) di inibizione; - società US Triestina Calcio 1918 Srl: punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I motivi della decisione
Preliminarmente il collegio deve esaminare l’eccezione preliminare formulata dalla difesa dei deferiti in ordine alla sussistenza di un presunta duplicazione di azioni relative alla medesima vicenda giuridica. L’eccezione è infondata. Infatti, mentre nel primo caso è stata contestata l’omessa presentazione della fideiussione nei termini previsti dal comunicato della Lega Pro (circostanza, questa, consequenziale all’accertamento della falsità della fideiussione) per la quale è prevista una specifica sanzione; nel caso di specie, invece, è stata contestato il fatto materiale consistente nell’avvenuta presentazione di un documento non veritiero, fattispecie espressamente sanzionata ex art. 8, commi 1 e 2 del CGS FIGC. Nel merito il deferimento appare fondato con le precisazioni che seguono. Secondo quanto asserito dalla difesa dei deferiti la vicenda sarebbe stata condizionata dalla circostanza che, sin dal 19 giugno 2018 il club avrebbe inoltrato formale richiesta di fido alla banca Monte dei Paschi di Siena – filiale di Trieste; tuttavia, solo in data 27 giugno 2018 la Monte dei Paschi di Siena comunicava che non sarebbe stata in grado di emettere la fideiussione entro il termine del 30 giugno 2018 (agli atti, tuttavia non viene allegata alcuna documentazione relativa a tale circostanza). Tale evento avrebbe portato, pertanto, la società, a contattare immediatamente un broker nonché un’agenzia denominata A.L.M. Agency Srl (agli atti vi è solo la fattura presentata dalla predetta agenzia) che, attraverso il sig. Vito Princi, qualificatosi come Responsabile dell’Area Crediti della Banca Popolare Pugliese, rilasciava la garanzia in parola che veniva depositata in data 30 giugno e che, ad un semplice controllo posto in essere dalla Lega Pro, si è rivelata essere falsa in quanto mai emessa dall’istituto di credito. A seguito di tali eventi, i deferiti hanno sporto querela nei confronti di coloro che hanno proceduto a produrre il documento non veritiero. Dall’esame degli atti, tuttavia, emerge un comportamento quanto meno superficiale degli odierni deferiti che, a seguito della comunicazione (non agli atti) della Monte dei Paschi di Siena, si sono rivolti ai soggetti sopra indicati senza in alcun modo verificarne la effettiva affidabilità. Dall’unico documento presente agli atti, presentato dalla difesa, sembrerebbe che la ALM Agenzy, abbia svolto un’attività di intermediazione finanziaria nei confronti della società deferita. Orbene non risulta che alcuna verifica, pure doverosa - proprio perché i documenti da depositare presso la Lega avrebbero necessariamente avuto una rilevanza latu sensu pubblicistica, perché volta ad incidere sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al campionato – sia stata posta in essere dagli odierni deferiti in ordine al possesso dei requisiti minimi, in capo alla società contraente ed alle persone fisiche con le quali sono stati presi i contatti, per poter svolgere le attività per le quali vi è stata fatturazione.

Né dagli atti, sembra che i deferiti, per poter ottenere in tempi così ristretti la fideiussione richiesta, abbiano presentato alcuna documentazione propedeutica (così come fatto, invece, al momento della richiesta formulata alla monte dei Paschi di Siena); tale circostanza avrebbe comunque dovuto allertare i rappresentanti legali di una società ai quali, anche nell’ottica del perseguimento dei propri fini di lucro, è richiesto un comportamento quanto più possibile improntato alla cautela ed alla prudenza. Non va dimenticato che la fideiussione non veritiera è stata depositata nell’interesse della società stessa che, pertanto, non può ritenersi esente da alcuna responsabilità. D’altronde sarebbe apparsa strana, anche ad un occhio inesperto, la circostanza in base alla quale, mentre il Monte dei Paschi di Siena necessitava di un iter procedimentale complesso per il rilascio di un’idonea fideiussione, anche mediante valutazione di documentazione presentata dalla Triestina, la Banca Popolare Pugliese, invece, avrebbe del tutto bypassato tale esame preliminare, giacché dalla documentazione in atti non risulta che la Triestina abbia trasmesso, né al Saffioti, né al Princi, né all’A.L.M. Agenzy Srl alcuna documentazione inerente la propria situazione finanziaria e patrimoniale per poter ottenere la fideiussione. Sussiste, pertanto la responsabilità degli odierni deferiti e la conseguente violazione degli art..8, commi 1 e 2 del CGS FIGC cosi come contestato dalla Procura Federale. Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, va sottolineato che, da un lato, l’aver agito nell’imminenza della scadenza dei termini può aver influito a livello emotivo nel modus agendi degli odierni deferiti e, pertanto, si ritiene congrua l’applicazione di una sanzione pari a mesi di tre di inibizione. Con riferimento, invece, alla società, l’art. 8, comma 3 del CGS prevede che le società che commettano le infrazioni di cui ai due commi precedenti sono punibili con la sanzione dell’ammenda con diffida. Pertanto il collegio ritiene congruo comminare alla società US Triestina Calcio Srl la sanzione pari ad €. 5.000,00 (Euro cinquemila/00) con diffida.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni:
- per Milanese Mauro, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per D’Aniello Giuseppe, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la US Triestina Calcio 1918 Srl , ammenda pari ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) con diffida.

 


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