TFN: ricorso del Mestre, il Livorno dovrà pagare 72 euro per Albieri
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore - Presidente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Gino Scaccia - Componente
Federico Salinari - Componente
Elisabetta Ricchiuti - Componente
Roberto Leoni - Componente
Loredana Germanò - Componente
Divinangelo D’Alesio - Componente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Maria Coen - Componente
Paola Balducci - Componente
Stanislao Chimenti - Componente
Accursio Gallo - Componente
Antonino Piro - Componente
ha pronunciato nell'udienza del 7 aprile 2026 la seguente DECISIONE
Sul procedimento 1152/TFNSVE/2025-2026, 1152 Ricorso proposto dalla società MESTRE SSDARL (935568) contro la società LIVORNO 1915 S.S.D.R.L. (954017) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore ALBIERI NICOLO (5865775)
In data 24 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe. Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.
Il premio è stato quantificato in euro 72,00 (settantadue/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.
All’udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;
delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 72,00 (settantadue/00), in favore della società ricorrente.