Sestri Levante, irregolarità amministrative: inibito pres Risaliti, club multato
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 183 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano RISALITI, Guido RISALITI e della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO RISALITI, in qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l., dal 10/06/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia
Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della US Sestri Levante 1919 S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, con riferimento a Risaliti Guido, già titolare del 8,47% del capitale sociale dell’US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l’effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, sul deposito della documentazione concernente le referenze bancarie attestanti i requisiti di solidità finanziaria in quanto pervenuta, pur senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall’ulteriore documentazione afferente ai requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell’art. 20-bis, 8° comma, delle N.O.I.F;
In qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 51,08% del capitale sociale dell’US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 21,84% del capitale sociale, e quindi per l’effetto detentore del 72,92% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., l’attestazione di Banca Generali Private e per aver in data 28/03/2024 entro l’ulteriore termine di 15 giorni concesso dalla COAPS in data 15/03/2024 ai sensi dell’art. 20bis delle NOIF l’attestazione con quale la Banca Generali Private ha chiarito come la classe AA identifichi i “clienti che non sono cattivi pagatori e non hanno segnalazione in Centrale dei Rischi;
GUIDO RISALITI, in qualità di Socio della Società US Sestri Levante 1919 S.r.l. già titolare del 8,47% del capitale sociale dell’US Sestri Levante 1919 s.r.l. ed acquirente con rogito notarile del 02 febbraio 2024 della ulteriore quota del 9,47% del capitale sociale, e quindi per l’effetto detentore del 17,94% del capitale sociale, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, commi 5-bis e 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato tardivamente, senza la previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 19 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall’art. 20bis, comma 7, delle N.O.I.F., ancorché integrata a seguito dell’attivazione della procedura di soccorso istruttorio in data 15 marzo 2024, dall’ulteriore documentazione afferente i requisiti di solidità finanziaria trasmessa in data 28 marzo 2024 e, pertanto, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni concesso ai sensi dell’art. 20-bis, comma 8, delle N.O.I.F.;
US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano RISALITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL, e dal Sig. Guido RISALITI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano RISALITI, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Guido RISALITI, e di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società US SESTRI LEVANTE 1919 SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato