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Samb, per Massi giudizi lesivi di arbitro e Lega: c'è la multa per pres e club

di Valeria Debbia

Ratificato un accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva tra la Procura Federale, Vittorio Massi (Amministratore Unico della U.S. Sambenedettese) e la società stessa. L'accordo pone fine al procedimento per dichiarazioni rilasciate da Massi alle stampa dopo la gara Sambenedettese-Vis Pesaro del 20 dicembre 2025, ritenute lesive nei confronti dell'arbitro, dell'istituzione arbitrale e della Lega Pro. Le parti hanno concordato l'applicazione di ammende per un totale di 2.000 euro.

Questo il comunicato della Figc: 

"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Vittorio MASSI, e della società US SAMBENEDETTESE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

Vittorio MASSI, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società U.S. Sambenedettese SSDARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara Sambenedettese vs Vis Pesaro disputata in data 20/12/2025 e valevole per la 19a giornata del Campionato Nazionale Serie C - Gir. B della corrente stagione sportiva, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro, sia, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, nonché, della Lega Italiana Calcio Professionistico e più in generale anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l’organigramma di governo e rappresentanza;

US SAMBENEDETTESE S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva, all’epoca dei fatti, il Sig. Vittorio Massi in qualità di Amministratore Unico con poteri di rappresentanza;

> vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti: 

Sig. Vittorio MASSI,

Società US SAMBENEDETTESE S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vittorio Massi;

> vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; 

> vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; 

> rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni: 

€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Vittorio MASSI,

€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società US SAMBENEDETTESE S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato".


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