La Ternana ricorre al Coni contro la FIGC per penalizzazione di due punti
Fonte: Coni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Società Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché, ove occorra, contro la Corte Federale di Appello presso la FIGC, il Tribunale Federale presso la FIGC e la Procura Federale presso la FIGC, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 71/CFA/2024-2025 del 20 dicembre 2024, con cui è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIGC n. 92/TFNSD/2024-2025 (anche essa oggetto della presente impugnazione) del 6 novembre 2024, con la quale è stata disposta, a carico della Società Ternana Calcio S.p.A., la sanzione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva; nonché di ogni atto presupposto e conseguente, ad essi connessi, ivi compreso l’atto di deferimento della Procura Federale del 7 ottobre 2024.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale della FIGC, con atto del 7 ottobre 2024, a carico della Ternana Calcio S.p.A., per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), ultimo capoverso delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023 (Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025), Titolo I), par. IX, lett. L), punto 1), in ordine al tardivo pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di maggio e giugno 2024.
La società ricorrente, Ternana Calcio S.p.A., chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:
- in via principale, di annullare le decisioni impugnate e di riformulare la sanzione in n. 1 punti di penalizzazione, come consentito dall’art. 62.1 del CGS CONI, non sussistendo l’esigenza di ulteriori approfondimento istruttori, come dallo stesso deciso con decisione a Sezioni Unite 3 giugno 2015, n. 18 (Reggina/FIGC);
- II) in via subordinata, di annullare la decisione della CFA oggetto della presente impugnazione con rinvio alla stessa (in diversa composizione), previa affermazione dei seguenti principi in diritto: 1) “È illegittima l'irrogazione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, per violazione e erronea applicazione del punto 1 della lettera L del C.U. n. 140/A FIGC, che prevede due distinte condotte (tardivo pagamento IRPEF e tardivo pagamento INPS) come presupposti cumulativi della irrogazione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica (prevista dal successivo comma), laddove, nel caso di specie, sia stata posta in essere una sola delle due condotte indicate dal richiamato punto 1, ovvero soltanto il tardivo pagamento IRPEF, essendo stato regolarmente effettuato nei termini il pagamento INPS”; 2) “È illegittima l'irrogazione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica, per violazione e erronea applicazione dei principi di uguaglianza sostanziale, di par condicio, di ragionevolezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.), per asserita violazione e erronea applicazione del punto 1 della lettera L del CU n. 140/A FIGC, che prevede due distinte condotte (tardivo pagamento IRPEF e tardivo pagamento INPS) come presupposti cumulativi della irrogazione di n. 2 punti di penalizzazione in classifica (prevista dal successivo comma), laddove, nel caso di specie, sia stata posta in essere una sola delle due condotte indicate dal richiamato punto 1, ovvero soltanto il tardivo pagamento IRPEF, essendo stato regolarmente effettuato nei termini il pagamento INPS, in quanto, in tale modo, si equiparerebbero situazioni del tutto diverse, in quanto si porrebbero sullo stesso piano soggetti che abbiano posto in essere una sola delle due condotte previste da tale punto 1, con i soggetti che abbiano posto in essere entrambe le condotte previste da tale punto 1”.