Amichevoli estive non autorizzate: multe per l'Ascoli e Bernardino Passeri
L’Ascoli Calcio 1898 FC, e il suo presidente Bernardino Passeri, ha raggiunto un accordo con la Procura Federale FIGC per chiudere in via bonaria il procedimento disciplinare n. 189 pf 25-26, relativo a presunte violazioni commesse nell’organizzazione di due amichevoli precampionato estive.
Il caso riguarda l’omissione della richiesta di autorizzazione preventiva alla Lega Pro per le gare amichevoli Ascoli-Sangiustese (disputata a Cascia il 27 luglio 2025) e Ascoli-Maceratese (giocata allo Stadio Del Duca di Ascoli Piceno il 6 agosto 2025), nonché la mancata designazione degli arbitri da parte della Lega per tali incontri.
Il comunicato ufficiale n. 292/AA del Giudice Sportivo federale dà atto dell’accordo raggiunto tra le parti coinvolte, con l’applicazione di sanzioni concordate e accettate dal presidente Passeri (in qualità di legale rappresentante dell’Ascoli), dal presidente della Maceratese Alberto Crocioni e dalle rispettive società.
Ecco il testo integrale del comunicato:
"Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto CROCIONI, Bernardino PASSERI e delle società ACD SS MACERATESE 1922 e ASCOLI CALCIO 1898 FC avente ad oggetto la seguente condotta:
Alberto CROCIONI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Maceratese 1922 A.C.D., in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione dell’amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025;
Bernardino PASSERI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Ascoli Calcio 1898 F.C. Spa, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n° 1 della Lega Pro del 1.7.2025, per aver organizzato e realizzato l’amichevole Ascoli Calcio – Sangiustese svoltasi a Cascia (PG) il 27.7.2025 e l’amichevole Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi ad Ascoli Piceno presso lo Stadio Del Duca il 6.8.2025 omettendo, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione delle stesse, nonché per aver omesso di richiedere alla Lega Pro la designazione degli arbitri e degli assistenti;
ACD SS MACERATESE 1922, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;
ASCOLI CALCIO 1898 FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, così come descritto nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
> Sig. Alberto CROCIONI,
> Sig. Bernardino PASSERI,
> Società ACD SS MACERATESE 1922, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Crocioni,
> Società ASCOLI CALCIO 1898 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Bernardino Passeri;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
> 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alberto CROCIONI,
> 2 (due) mesi di inibizione commutati in ammenda pari ad € 6.000,00 (seimila/00) per il Sig. Bernardino PASSERI,
> € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ACD SS MACERATESE 1922,
> € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASCOLI CALCIO 1898 FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato".