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Giudice Sportivo Girone A: due società multate, sei squalificati per un turno

di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 4 marzo 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 3 MARZO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ALBINOLEFFE, L.R. VICENZA e LECCO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
DELIBERA 
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETÀ
AMMENDA € 800,00

OSPITALETTO FRANCIACORTA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di 4 minuti in quanto, nella rete di una delle porte, era presente un buco che si rendeva necessario riparare. 
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 290 presenti), posizionati nel Settore Curva Furlan, intonato, al 21° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 MARZO 2026

MINUTOLI ANTONINO (TRIESTINA)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina, protestando veementemente e proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro, r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2026
MASOCH YARI (DOLOMITI BELLUNESI)
perché, al 49° minuto del secondo tempo, abbandonava l'area tecnica dirigendosi verso la panchina avversaria proferendo frasi irriguardose nei confronti di un giocatore avversario (r. 74/393 IV Ufficiale).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)

TACCHINARDI MARIO (PERGOLETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOFFELLI ANDREA (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
MILILLO ALESSIO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
CUOMO GIUSEPPE (L.R. VICENZA)
MOTTA MATTEO (LUMEZZANE)
NESSI RICCARDO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
RIVIERA CORRADO (RENATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
VALDESI ANDREA (NOVARA)
CORTI NICCOLO’ (PERGOLETTESE)


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