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AlbinoLeffe-Pro Vercelli, le motivazioni della CSA per il ricorso respinto

di Marco Pieracci

La Corte Sportiva d'Appello ha reso note le motivazioni con cui è stato respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli, relativamente alla sfida dello scorso 10 gennaio persa 2-1 sul campo dell'AlbinoLeffe. Eccole riportate di seguito integralmente.

sul reclamo numero 0182/CSA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. in data 26.1.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 55/DIV. del 20.1.2026; visto il reclamo; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza del giorno 10.2.2026 l’Avv. Paolo Del Vecchio, e uditi l’Avv. Pietro Iovine per la società reclamante e l’Avv. Eduardo Chiacchio per la società resistente. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO RITENUTO IN FATTO

La PRO VERCELLI propone reclamo avverso la decisione del Giudice di prime cure, contestando la regolarità della gara (21^ giornata di campionato e 2^ giornata di ritorno del campionato di serie C 2025/2026), nel corso della quale, al 63° minuto di gioco, il calciatore della Pro Vercelli Jean Guy Akpra Akpro, già destinatario di un’ammonizione nel corso del primo tempo, commetteva un intervento falloso nei confronti di un calciatore dell’Albinoleffe.

L’arbitro della gara, il Sig. De Angeli, interrompeva il gioco senza adottare alcun provvedimento disciplinare, limitandosi alla concessione di un calcio di punizione.

Successivamente, solo su richiesta dell’allenatore dell’Albinoleffe, che si avvaleva della richiesta di rivedere al monitor l’episodio ‘in review’ con la Football Video Support (FVS) al fine di ottenere un‘espulsione diretta del calciatore, l’arbitro escludeva la sussistenza dei presupposti dell’espulsione diretta (cd. cartellino rosso diretto), ma riteneva di comminare comunque l’ammonizione per il fallo commesso (cartellino giallo).

Poiché Akpra Akpro era già stato ammonito nella medesima gara, veniva giocoforza espulso per “somma di ammonizioni” e non, dunque, per cartellino rosso diretto.

Tale decisione, secondo la reclamante, ha eluso ed aggirato il divieto di revisione della seconda ammonizione, connotando una violazione del principio di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S.

Secondo la reclamante tale non corretta applicazione della procedura di review avrebbe determinato l’invalidità della gara per errore tecnico, anche in considerazione del fatto che solo a seguito dell’espulsione del calciatore Akpra Akpro sono maturate le due reti che hanno portato alla sconfitta della PRO VERCELLI.

Quest’ultima, pertanto, rassegna le seguenti conclusioni: “a) IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente reclamo e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, accertare e dichiarare la sussistenza di un errore tecnico commesso dall’Arbitro della gara UC AlbinoLeffe – Pro Vercelli, valevole per la 2^ giornata di ritorno (21^turno) del campionato di Serie C 2025/2026 per errata applicazione del Protocollo e/o dello strumento del Football Video Support; b) PER L’EFFETTO: annullare il risultato della gara ed adottare ogni conseguente provvedimento di giustizia, ivi compresa la ripetizione dell’incontro, ai sensi delle norme federali vigenti; c) IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA, annullare gli effetti disciplinari dell’espulsione irregolarmente comminata e adottare ogni conseguente provvedimento ritenuto di giustizia.”

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel corso del primo grado, la Società PRO VERCELLI ha presentato il ricorso chiedendo al Giudice Sportivo, in via istruttoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 del C.G.S., di ascoltare i componenti della Squadra Arbitrale e l’operatore FVS e, in via principale, di accertare e dichiarare la sussistenza di un errore tecnico commesso dall’Arbitro per errata applicazione del Protocollo e/o dello strumento del Football Video Support e per l’effetto annullare il risultato della gara e adottare ogni conseguente provvedimento di giustizia, ivi compresa la ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 10, comma 5, lett. c), CGS.

Il Giudice di primo grado ha disposto anche un supplemento di istruttoria, richiamando l’arbitro, al fine di ottenere conferma sui fatti.

Secondo la tesi della società ricorrente e odierna reclamante, nel caso di specie, sarebbe stato fatto un utilizzo irregolare del Football Video Support (FVS), in quanto l’Arbitro avrebbe applicato una sanzione disciplinare non consentita dalla procedura di revisione e avrebbe utilizzato uno strumento regolamentare al di fuori dei casi tassativamente previsti.

Si sarebbe trattato, pertanto, di un’erronea applicazione di una norma procedurale vincolante, configurante un errore tecnico dell’arbitro, idonea a incidere sulla regolarità della gara, che proseguiva con la società Pro Vercelli in inferiorità numerica e portava alla sconfitta della stessa.

Due sono, in sintesi, le doglianze: la prima è che, ancorché in linea di principio, l’errore tecnico dell’arbitro nell’utilizzo della FVS porterebbe alla conseguenza della invalidità della gara secondo il regolamento FIFA; la seconda è che la “chiamata” della FVS era finalizzata all’espulsione per rosso diretto del calciatore, così che l’arbitro sarebbe stato vincolato su una sorta di “binario” dal quale non avrebbe potuto fuoriuscire: o sanzionare con l’espulsione diretta il calciatore o non comminare alcuna sanzione (confermando, quindi, la prima valutazione del fatto per il quale era intervenuto concedendo solo un calcio di punizione).

La società reclamante riporta che nel Protocollo FIFA – Football Video Support vi è una previsione che individua in modo tassativo le ipotesi di revisione, fra le quali, per quanto qui interessa, alla lettera c), quella della “espulsione diretta (con esclusione del secondo cartellino giallo)”.

Il Protocollo Internazionale Fifa (sub doc. 5 al ricorso), inoltre, stabilisce espressamente che l’arbitro non può utilizzare il monitor per valutare episodi meritevoli di semplice ammonizione, né per l’assegnazione di un secondo cartellino giallo. Inoltre, il medesimo Protocollo stabilisce ancora che “La decisione iniziale non verrà modificata a meno che la revisione video non mostri in maniera chiara che la decisione era un errore evidente”. A pagina 3 del documento “ Procedures and practicalities” della FIFA (sub. doc. 6 al ricorso), sono infine chiaramente indicate le possibili decisioni che il direttore di gara può adottare a seguire della richiesta di FVS. Nello specifico si tratta delle seguenti:

INITIAL DECISION   INITIAL DECISION GOAL  -  NO GOAL   FINAL DECISION FINAL DECISION NO GOAL  -  GOAL PENALTY KICK  -  NO PENALTY KICK NO PENALTY KICK  -  PENALTY KICK RED CARD  -  NO RED CARD CARD. N._____  -  NO CARD. N._____ NO RED CARD  -  RED CARD NO CARD. N._____  -  CARD. N._____ Only consider initial decision within the 4 areas of possible Only consider final decision within the 4 areas of possiblereviews (not reviewable examples: goal kick, throw-in, corner kick, yellow card, play on..) reviews (not reviewable examples: goal kick, throw-in, corner kick, yellow card, play on..)                                    

Ne consegue, ad avviso della reclamante, la non condivisibilità della decisione del Giudice Sportivo, sostanzialmente fondata sull’erroneo assunto secondo cui l’utilizzo improprio dell’FVS da parte dell’arbitro non può configurare una causa di invalidità della gara, ai sensi dell’art 65 C.G.S., alla luce di una previsione del documento denominato ‘Football Video’ Support - Extended Trial Phase Interim Protocol - August 2025 - Version 1.1., che alla pagina 12 così recita: ““Match validity Match validity In principle, a match is not invalidated because of one or more: malfunctions of the technology; wrong decisions related to the use of the FVS system; decisions not to undertake a review (including because a request was not made immediately after the decision/incident); and/or reviews of a non-reviewable decision/incident.” e la cui versione tradotta in italiano, alla pagina 13, assume il seguente contenuto: ““Validità della gara Validità della gara In linea di principio, una gara non viene invalidata a causa di uno o più fattori: malfunzionamenti della tecnologia; decisioni errate relative all'utilizzo del sistema FVS; decisioni di non intraprendere un riesame (anche perché non è stata presentata una richiesta immediatamente dopo la decisione/incidente); revisioni di una decisione/incidente non rivedibile.”

Rileva la reclamante che se avesse effettivamente voluto escludere la facoltà per gli Organi di giustizia sportiva di invalidare una gara in qualsiasi caso di decisione errata relativa all’utilizzo del sistema FVS, la citata previsione mai recherebbe l’inciso – invece ivi riportato – “in linea di principio”.

2. Si è costituita nel presente giudizio anche l’U.C. Albinoleffe s.r.l., eccependo la assoluta infondatezza del gravame e rilevando come lo stesso risulti in contrasto con gli esiti dell’incontro ufficiale in data 8 agosto 2025 (in modalità webinar, presenti le massime autorità arbitrali nazionali e internazionali, oltre a quelle di Lega Pro, Pierluigi Collina, Presidente della Commissione Arbitrale FIFA, Daniele Orsato, Responsabile e Designatore della CAN C, Massimiliano Irrati, Project Lead VAR – FIFA Competitions), obbligatorio ai fini delle Licenze Nazionali, organizzato nell’ambito del periodico confronto tra la CAN C e le società di Lega Pro, dedicato proprio alla presentazione del nuovo sistema Football Video Support ed alla illustrazione nel dettaglio della filosofia, del funzionamento e delle casistiche applicative del sistema FVS, nel corso del quale è stato illustrato e commentato un caso pratico esattamente sovrapponibile a quello oggetto dell’odierno reclamo, confermando così la legittimità dell’operato dell’arbitro nell’occasione in esame.

3. Il reclamo, ad avviso di questa Corte, è infondato, non potendo condividersi l’assunto di fondo per cui la richiesta di FVS finalizzata alla comminatoria del cartellino “rosso diretto” non potrebbe generare una diversa decisione dell’arbitro, il quale dovrebbe ritenersi vincolato ad una valutazione “on – off”. Ad una tale conclusione si perviene analizzando le fonti che regolamentano, in ambito FIFA ed interno, l’utilizzo del nuovo supporto tecnologico. Quest’ultimo è disciplinato dal “Football Video Support – Extended Trial Phase Interim Protocol - August 2025 - Version 1.1”, emanato con autorizzazione di International Football Association Board e FIFA. Il citato documento, che costituisce la fonte tecnica regolamentare in ambito FIFA, stabilisce: tipologia di episodi rivedibili; procedura di review;  restart del gioco; principio della validità della gara anche in presenza di malfunzionamenti.

L’utilizzo del FVS in Italia risulta poi autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che recepisce la sperimentazione IFAB/FIFA. In particolare, il documento più importante di recepimento del suddetto Protocollo nell’ordinamento sportivo nazionale è la “Declaration of Acknowledgement and Confirmation of Compliance with the FVS Protocol”, sottoscritta in data 13 agosto 2025 dalla FIGC e dal Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, che: autorizza l’utilizzo nelle competizioni individuate; rende applicabile il Protocollo alle gare federali interessate.

Infine, c’è il livello organizzatore della competizione: per il campionato di Serie C l’attuazione concreta avviene tramite la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), che: emana Comunicati Ufficiali e Circolari tecniche; stabilisce l’obbligo di predisposizione del kit FVS; integra il protocollo FVS nelle regole di gara della competizione. Ebbene, dalla lettura complessiva del citato documento Football Video Support Extended Trial Phase – Interim Protocol dell’Agosto 2025, si trae che, a pag. 12, nel Capitolo intitolato “Final decision and restart of play”, è chiaramente previsto quanto segue: “The referee will then take/change/rescind any disciplinary action (where appropriate) and restart play in accordance with the Laws of the Game”.

L’espressa disposizione per la quale “l’arbitro prenderà, cambierà, annullerà qualsiasi azione disciplinare (ove appropriata) e riprenderà il gioco in conformità con le regole del gioco”, integra pienamente nel nostro ordinamento, stante l’accettazione del Protocollo avvenuta con le sottoscrizioni di FIGC e di LEGA PRO del Declaration of Acknowledgement and Confirmation of Compliance with the FVS Protocol, la regola in base alla quale si conferisce, nell’operatività dello strumento del FVS, piena discrezionalità all’arbitro, il quale non potrà, come è giusto che sia, essere vincolato rigidamente alla richiesta formulata nell’iniziale “chiamata” alla revisione.

L’input ricevuto dalla parte si esaurisce in definitiva con la richiesta di revisione: sarà poi l’arbitro ad assumere la decisione che riterrà appropriata alla gravità del fatto segnalato, senza vincoli discendenti dalla richiesta stessa. In coerenza con tale conclusione, invero, anche nel documento prodotto dalla reclamante (sub doc. 115) e denominato “ Football Video Support Coaches’ Workshop”, alla pagina 14, si rinviene la seguente disposizione “Se dopo la revisione da parte dell’arbitro la decisione iniziale (che in questo caso era stata la semplice concessione del calcio di punizione) viene confermata oppure viene modificata non in conformità a quanto richiesta dall’allenatore, la squadra perde la richiesta di revisione”.

Pertanto, anche la disciplina interna, come quella FIFA, prevede espressamente la possibilità che non vi sia necessaria corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, ossia tra quanto oggetto della richiesta di revisione da parte dell’allenatore e la decisione finale dell’arbitro.

D’altronde, appare ragionevole che la richiesta dell’allenatore non sia “vincolante” per l’arbitro, in quanto, in caso contrario, limiterebbe troppo la discrezionalità del direttore di gara.

Quindi consentirgli anche una “gradazione” del provvedimento appare un giusto contemperamento tra la richiesta di sanzione avanzata con la review dalla squadra e la discrezionalità da riconoscere all’arbitro, consentendo a quest’ultimo, se del caso, l’adozione di un provvedimento diverso da quello per il quale è ammessa la richiesta di FVS. La decisione del giudice di prime cure merita, dunque, sostanziale conferma. P.Q.M. P.Q.M. Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti con Pec.


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