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Giudice Sportivo Coppa Italia: tre calciatori fermati per un turno

di Lorenzo Carini

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 2 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 1 APRILE 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione della gara disputata nel corso della finale di ritorno di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società LATINA e POTENZA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 700,00

LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, tre petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Ospiti, consistiti nell’aver danneggiato:
1. la rete di protezione che divide il Settore ove erano ubicati dal recinto di gioco;
2. parti dei servizi igienici loro riservati. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art.13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub 1) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla rottura della rete, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
VOLPE GENNARO (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)
ALFANO GERARDO (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

RICCARDI ALESSIO (LATINA)
CASTORANI MANUELE (POTENZA)
CUCCHIETTI TOMMASO (POTENZA)


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