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Giudice Sportivo Coppa Italia Serie C: 2 giornate a Lancini e Iezzi

di Redazione TC

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 19 Agosto 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 17 e 18 AGOSTO 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo Sostituto, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso del secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, CATANIA e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 800,00 CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord intonato: A) al 33° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale ripetuto per circa un minuto; B) al 35° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 400,00 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, un petardo di forte intensità, nel recinto di gioco senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00 ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza 9/27 conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00 AREZZO per avere i suoi sostenitori intonato, al 17° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FILIPPINI EMANUELE (FERALPISALO') abbandona l’area tecnica per protestare nei confronti dell’Arbitro proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti (r. IV Ufficiale).

CHIAPPARA ROBERTO (VIRTUS ENTELLA) per avere proferito frasi irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale per contestarne l’operato (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
 IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI) a seguito del provvedimento di ammonizione reagiva in modo rabbioso proferendo una frase offensiva nei confronti dell’Arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LANCINI EDOARDO (NOVARA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava dalla panchina tentando di entrare su terreno di gioco; richiamato dal IV Ufficiale mentre rientrava in panchina, pronunciava una frase irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale e calciava con violenza una bottiglietta d’acqua verso la propria panchina (calciatore di riserva, r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BORGHINI DIEGO (ALBINOLEFFE)
IDELE JAVISON OSARUMW (ATALANTA U23)
SECK PAPA MAMADOU (PICERNO)
MARAFINI ANDREA (PINETO)
CERRETTI CRISTIAN (PONTEDERA)
DI COSMO LEONARDO (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR) COSTA FILIPPO (L.R. VICENZA) per aver pronunciato, per due volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema al termine della gara mentre stava percorrendo il corridoio che dalla zona antistante gli spogliatoi conduce fuori nel piazzale. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
HEINZ JONAS (CASERTANA)
RISPOLI ANDREA (CROTONE)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
BERTONCINI DAVIDE (NOVARA)
SOMMA MARCO (PRO PATRIA)
CIOFFI ANTONIO (RIMINI)
SABBATANI ANTONIO (TEAM ALTAMURA)
GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO) 


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