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Tesseramento giocatori 2018/2019: termini e regolamento

di Dario Lo Cascio

La Federazione Italia Giuoco Calcio ha reso noto il regolamento per il tesseramento dei giocatori professionisti per la stagione 2018/2019. Riportiamo integralmente il dispositivo:

TERMINI DI TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER SOCIETA’ DI SERIE A, B, E SERIE C 

1. Controlli, garanzie, visto esecutività

I controlli e le garanzie necessari sono previsti dalle disposizioni economico-finanziarie per le Società Professionistiche. La variazione di tesseramento diviene efficace, salvo quanto previsto dal punto 11 secondo capoverso, con il rilascio del visto di esecutività comunicato dalla Lega competente a mezzo posta elettronica certificata. Il calciatore può essere utilizzato dal giorno successivo a quello della data del visto di esecutività. In particolare, per i calciatori professionisti, le società non potranno utilizzare gli stessi prima che venga emesso il visto di esecutività nemmeno per convocazioni, ritiri ed allenamenti, salvo l’assenso espresso della società titolare del precedente rapporto. Gli accordi potranno essere esaminati soltanto se sottoscritti dal legale rappresentante della società, o da persona autorizzata a rappresentare ed impegnare validamente la Società agli effetti sportivi e nei rapporti federali, e dal calciatore. Ricevuto il visto di esecutività l’accordo non potrà essere più modificato in nessuna delle sue parti ad eccezione dei premi e/o indennizzi che potranno essere modificati o annullati in qualsiasi momento entro la chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti. La società cedente è tenuta, per tutti gli effetti derivanti dalle pattuizioni intervenute con altra società, ad acquisire l’assenso del calciatore, nella forma della sottoscrizione autografa dell’accordo stesso.

2. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all’art. 105 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., è consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari dalla data di pubblicazione del presente Comunicato e fino al 30 giugno 2018, purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 30 giugno 2018 saranno passati agli atti privi di efficacia.

3. Opzioni e controopzioni - artt. 101/6, 103/2 e N.O.I.F.

L'esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto relativi alla stagione sportiva 2017/2018, deve essere effettuato:
- da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni;
- da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni.

L'esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando esclusivamente l'apposito modulo fornito dalle Leghe competenti

Tale modulo deve essere depositato, in originale o inviato tramite posta elettronica certificata nei predetti termini presso la Lega della società cessionaria e per conoscenza presso la Lega, il Dipartimento o il Comitato della società cedente. A pena di nullità, il predetto modulo dovrà essere contestualmente inviato a mezzo telefax o posta elettronica certificata anche alla società controparte. Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l'accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata. I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2017/18 e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/19, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

Per le società di Serie A e le Società di Serie B:

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

4. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini seguenti:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F. Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all’art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., fino a venerdì 31 maggio 2019. La data di invio o deposito delle richieste, in originale o tramite posta elettronica certificata, alla Lega della società cessionaria stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori Professionisti – art. 39/3 N.O.I.F.

Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, la richiesta di tesseramento di calciatori professionisti di seguito indicati dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

b1) Calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto entro il 30 giugno 2018 o risolto a causa della non ammissione al campionato di competenza della società di appartenenza, nonché calciatori professionisti svincolati entro il 30 giugno 2018 o calciatori Giovani di Serie, giovani dilettanti e non professionisti svincolati ex artt. 32 bis, 107 e 108 delle N.O.I.F.: - da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

b2) Calciatori professionisti con precedente rapporto, risolto ai sensi dell’articolo 117 N.O.I.F.:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- da domenica 1° luglio a martedì 31 luglio 2018 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione;

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da mercoledì 1° agosto a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

Per le società di Serie C:

- da mercoledì 1° agosto a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00) – con consenso della società dilettantistica;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

5. Trasferimenti calciatori “Giovani di Serie" o “Giovani Dilettanti” - artt. 100, 101 e 104 N.O.I.F.

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" tra Società Professionistiche e il trasferimento di un calciatore “Giovane Dilettante” o non professionista nei limiti di età di cui all’art. 100 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire ed essere depositato, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Esclusivamente per i trasferimenti a favore di società della Lega Pro, il termine del 17 agosto 2018 è sostituito dal 25 agosto 2018 (ore 12.00) Nei periodi di cui sopra il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli articoli 100, 101 e 104 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

6. Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti - artt. 95, 102, 103 e 104 N.O.I.F.

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista (art. 102 delle N.O.I.F.) può avvenire nei seguenti periodi:

Tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonchè dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Tra le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Nei periodi di cui sopra, la cessione deve avvenire nel rispetto delle norme di cui agli artt. 95, 102, 103 e 104 delle N.O.I.F. La cessione di contratto dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini. Per le cessioni di contratto all’estero, si applicheranno i termini stabiliti dalle finestre di mercato delle Federazioni di destinazione.

7. Calciatori provenienti da Federazione Estera e primo tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori mai tesserati all’estero

a) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera (con la status di dilettante o con quello di professionista) dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

 - da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

b) La prima richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” mai tesserati all’estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

c) La richiesta di tesseramento di calciatori “professionisti” provenienti da Federazione estera con rapporto scaduto nella precedente stagione sportiva terminata entro martedì 31 luglio 2018 dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da domenica 1° luglio 2018 a domenica 31 marzo 2019 (ore 19.00)

d) La richiesta di tesseramento di calciatori “Giovani di Serie” provenienti da Federazione estera dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nel seguente periodo:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)

e) La prima richiesta di tesseramento alla F.I.G.C. di calciatori “Giovani di Serie” mai tesserati all’estero dovrà pervenire o essere depositata presso la F.I.G.C. e per conoscenza presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

- da domenica 1° luglio 2018 a venerdì 31 maggio 2019 (ore 19.00)

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Comunicato Ufficiale si fa rinvio alle N.O.I.F. e al Regolamento F.I.F.A. sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori in vigore.

8. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

Per le società di Serie A e di Serie B:

- da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva e per le cessioni temporanee e trasferimenti temporanei avvenuti nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/2019;

Per le società di Serie C:

- da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 (ore 12.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00), esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva e per le cessioni temporanee e trasferimenti temporanei avvenuti nel primo periodo della campagna trasferimenti 2018/2019.

La risoluzione dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei suddetti termini.

Recesso dal trasferimento temporaneo o dalla cessione temporanea di contratto (art. 103 bis, commi 3 e 4, N.O.I.F.)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 11 gennaio 2019 (ore 20.00)

Conversione del trasferimento temporaneo o della cessione temporanea di contratto in trasferimento definitivo o cessione definitiva di contratto (art. 101, comma 5, e 103, comma 8, N.O.I.F.)

- da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00)

9. Tesseramento in deroga calciatori professionisti con rapporto scaduto o consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento FIFA in materia di Status e trasferimento dei calciatori, le società, nei termini sotto riportati, possono avanzare istanza di tesseramento di massimo 2 calciatori professionisti, il cui rapporto con la precedente società sia scaduto o sia stato risolto consensualmente entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti. Qualora detti calciatori provengano da Federazione estera, restano ferme ed impregiudicate le limitazioni dettate annualmente dal Consiglio Federale per i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla UE e alla EEE.

La richiesta di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata presso la Lega della società di destinazione e per conoscenza presso la FIGC, qualora il calciatore provenga da Società italiana o presso la FIGC e per conoscenza presso la Lega della società di destinazione, qualora il calciatore provenga da Federazione estera, in originale o tramite posta elettronica certificata, nei seguenti periodi:

a) Contratto scaduto o risolto consensualmente da domenica 1° luglio 2018 alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di provenienza:

Qualora la Società di destinazione appartenga alla Serie A e alla Serie B:

- da sabato 18 agosto a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

Qualora la Società di destinazione appartenga alla Serie C:

- da domenica 26 agosto a venerdì 14 dicembre 2018 (ore 19.00)

- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

b) Contratto scaduto o risolto consensualmente dal primo giorno successivo alla fine del primo periodo di campagna trasferimenti della società di provenienza a venerdì 18 gennaio 2019:

- da sabato 19 gennaio a giovedì 28 febbraio 2019 (ore 19.00)

10. Termini annuali richiesti da norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1999 “Giovani di Serie" per rapporto di addestramento tecnico:

- da domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

b) art. 33/2 N.O.I.F.: riconferma calciatori classe 1998 "Giovani di Serie" per primo contratto professionistico:

- da venerdì 1° giugno a sabato 30 giugno 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da domenica 1° luglio a lunedì 16 luglio 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

- da sabato 1° dicembre a venerdì 14 dicembre 2018 - (vale data di deposito, in originale o tramite posta elettronica certificata)

11. Termini di decorrenza

La decorrenza del tesseramento e, per i professionisti, anche del rapporto contrattuale, è stabilita dalla data di deposito o arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l'utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo alla data del visto di esecutività. Per i calciatori provenienti da Federazione estera la decorrenza del tesseramento è stabilita a partire dalla data indicata dalla F.I.G.C. nella lettera di autorizzazione del tesseramento, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a tale data. In conseguenza di ciò, nessuna prestazione può essere richiesta a qualunque titolo al calciatore, prima che sia intervenuto tale visto di esecutività. L’esame della regolarità formale della documentazione inviata o depositata presso la Lega, nonché quello per il rispetto delle disposizioni economico-finanziarie emanate per tutte le nuove acquisizioni di rapporti avverranno secondo l’ordine di arrivo o di deposito delle richieste di tesseramento o di variazione di tesseramento.

12. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti

I rapporti tra le varie società per la campagna trasferimenti verranno definiti, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 13), in compensazione tramite Lega di competenza con i seguenti criteri:

A) adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 1° luglio al 25 agosto 2018, nonché quelle definite entro il 30 giugno 2018 che producono effetti anche finanziari, ai fini della stanza di compensazione, nelle stagioni sportive successive:

- n. 1 rata pari al 20% del saldo passivo della stagione sportiva 2018/2019;

- n. 8 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo della stagione sportiva 2018/2019 entro il termine di ciascun mese a partire dal 30 settembre 2018 e fino al 30 aprile 2019;

- le n. 8 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2018/2019 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14), eventualmente anche in combinazione tra loro.

B) Adempimenti a copertura del saldo passivo annuale o pluriennale conseguente a operazioni poste in essere dal 3 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019;

- n. 1 rata pari al 70% del saldo passivo dell’annualità 2018/2019;

- n. 3 rate pari al 10% cadauna del saldo passivo dell’annualità 2018/2019 entro il termine di ciascun mese a partire dal 28 febbraio 2019 al 30 aprile 2019;

- le n. 3 rate di cui sopra e il saldo passivo delle eventuali annualità successive a quella 2018/2019 dovranno essere assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14), eventualmente anche in combinazione tra loro.

C) Gli adempimenti di cui al punto A), per operazioni poste in essere entro il 1° luglio 2018, nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti, debbono essere effettuati entro il termine perentorio del 6 luglio 2018, esclusivamente dalle Società di Serie B e Serie C, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 2 luglio 2018 ed entro il 31 luglio 2018 devono essere effettuati dalle società di Serie B e Serie C, qualora non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto C), entro il termine perentorio dell’8 agosto 2018 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

D1) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere entro il 31 luglio 2018 devono essere effettuati dalle società di Serie A entro il termine perentorio dell’8 agosto 2018, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2018 ed entro il 17 agosto 2018, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D1), devono essere effettuati dalle società di Serie A e di Serie B entro il termine perentorio del 27 agosto 2018, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

E1) Gli adempimenti di cui al punto A) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 1° agosto 2018 ed entro il 25 agosto 2018, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante all’esito delle operazioni rese esecutive di cui al punto D), devono essere effettuati dalle società di Serie C entro il termine perentorio del 7 settembre 2018, pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

F) Gli adempimenti di cui al punto B) nonché il deposito delle fideiussioni dirette a garantire la rateizzazione dei pagamenti previsti per operazioni di campagna trasferimenti poste in essere dal 3 gennaio 2019 ed entro il 18 gennaio 2019, che non trovassero copertura completa nel saldo attivo risultante dalla situazione di cui al punto E), devono essere effettuati entro il termine perentorio del 28 gennaio 2019 pena la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della competente Lega.

G) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A possono prevedere l’effettuazione dei pagamenti in massimo cinque stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dal competente Organo della Lega. In ogni caso, qualora il pagamento sia fissato in quattro stagioni agonistiche, l’ultima rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare della operazione e qualora sia fissato in 5 stagioni agonistiche, l’importo complessivo delle ultime due rate non può essere superiore al 50% dell’ammontare della intera operazione.

H) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società di Serie A e Serie B, tra società di Serie B, tra Società di Serie A e Serie C, nonché tra società di Serie B e Serie C, possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti dovuti in due o tre stagioni agonistiche, con le modalità ed i limiti fissati dai competenti Organi delle Leghe di appartenenza delle suddette società.

I) Gli accordi economico-finanziari conseguenti a rapporti posti in essere tra società della Serie C possono anche prevedere l’effettuazione dei pagamenti in due stagioni agonistiche.

L) Relativamente ai precedenti punti A) e B), il primo adempimento finanziario e la prestazione contestuale delle garanzie per le rate successive costituiscono condizione essenziale per l’esame del contratto ai fini della concessione del visto di esecutività.

M) Relativamente al punto H) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione mentre negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in tre annualità, l’importo della terza rata non può essere superiore all’importo della prima rata e l’importo della seconda rata non può essere superiore al 70% dell’intero ammontare dell’operazione.

N) Relativamente al punto I) negli accordi di trasferimento o di cessione di contratto il cui pagamento è previsto in due annualità, l’importo della seconda rata non può essere superiore al 50% dell’intero ammontare dell’operazione.

13. Modalità di liquidazione dei rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra società di Serie A e Serie B

I rapporti connessi alla campagna trasferimenti e tesseramenti tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B verranno definiti per la parte economica fissa, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 12. I premi e/o indennizzi, in deroga a quanto previsto dagli artt. 100, comma 3 e 4; 101, comma 7; 102, comma 5 e 103, comma 3 delle NOIF, potranno essere regolati direttamente fra le parti e non in stanza di compensazione, purché sia espressamente previsto nell’accordo di trasferimento. In tale caso, i premi e/o indennizzi non potranno comunque superare il 50% dell’importo complessivo dell’operazione. Il relativo diritto di credito maturerà, trascorsi 30 giorni dalla data del verificarsi della condizione sospensiva ad esso apposta, salvo diverso accordo scritto fra le parti depositato in Lega.

L’avvenuto pagamento diretto dei premi e/o indennizzi dovrà in ogni caso essere comunicato alla LNPA o alla LNPB dalla società debitrice entro 5 giorni dal suo verificarsi. I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti ai premi e/o indennizzi (esclusi quelli in deroga) e/o ai premi e/o indennizzi inseriti in accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB entro il termine perentorio del 30 giugno della stagione sportiva in cui si verifica la condizione prevista. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

L’obbligo di trasformare una cessione temporanea di contratto in definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF, previsto negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, deve attuarsi (anche in caso di prestiti biennali) nella finestra di mercato immediatamente successiva a quella in cui si verifica la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF. I rapporti economici tra le società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B connessi a quanto precede verranno definiti, in compensazione tramite la Lega di competenza, secondo quanto disposto al precedente punto 12. La contabilizzazione avviene sempre all’avveramento della condizione sospensiva.

I saldi passivi annuali o pluriennali conseguenti all’attuazione dell’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, inserito negli accordi stipulati successivamente al presente C.U. tra le Società di Serie A, tra quelle di Serie B e tra quelle di Serie A e Serie B, devono essere obbligatoriamente assistiti dalle garanzie previste dal successivo punto 14, eventualmente anche in combinazione tra loro, da prestarsi alla LNPA o alla LNPB:

(a) entro il primo termine successivo alla data di chiusura della finestra invernale di mercato, fissato annualmente dal Consiglio Federale per la effettuazione degli adempimenti relativi alla copertura dei medesimi saldi, se la condizione sospensiva apposta all’obbligo di cui all’art. 103, comma 3 bis, delle NOIF si è verificata prima dell’apertura della finestra invernale di mercato, ovvero;

b) entro il termine del 30 giugno della stagione sportiva in corso al momento del verificarsi della suddetta condizione sospensiva, se quest’ultima interviene durante o dopo la finestra invernale di mercato. È ammesso diverso accordo scritto fra le parti, da depositarsi in Lega, che preveda la prestazione delle suddette garanzie entro il primo termine successivo al suddetto 30 giugno, fissato annualmente dal Consiglio Federale, per le società di Serie A e per le società di Serie B, al fine di effettuare gli adempimenti relativi alla copertura dei saldi passivi annuali o pluriennali.

14. Garanzie

Le garanzie richiamate ai precedenti punti 12 e 13, dirette a garantire il funzionamento della compensazione finanziaria dei saldi attivi e passivi delle operazioni di trasferimento calciatori dalle diverse società, dovranno essere le seguenti:

a) fideiussione bancaria per le società di Serie A e di Serie B o garanzia bancaria a prima richiesta per le società di Serie C, rilasciate da Banche che figurino nell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, secondo i modelli conformi a quelli predisposti, e pubblicati, dalle Leghe di appartenenza.

b) per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa secondo il modello conforme a quello predisposto, e pubblicato, dalla Lega di appartenenza.

- Per le società di Serie A, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o da Fitch, o A- se accertato da Standards & Poor’s, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana.

- Per le società di Serie B e di Serie C, la polizza fideiussoria assicurativa deve essere emessa da società assicurative che: c1) siano iscritte nell’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBB se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett.c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standards & Poor’s o A- se accertato da Fitch o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra le Leghe e l’ente emittente.

c) La fideiussione bancaria o, nelle ipotesi di cui alla precedente lett. b), la polizza fideiussoria assicurativa emessa da impresa di assicurazione avente i requisiti ivi previsti, dovrà riportare esplicita dichiarazione della Banca o della impresa di assicurazione di rinuncia alla escussione preventiva della Società nonché, per le società di Serie B e di Serie C, dichiarazione di rinuncia alla surroga ed al regresso nei confronti della società, restando alla banca o alla impresa di assicurazione la facoltà di recuperare il suo credito soltanto nei confronti dei soci o degli amministratori della Società che hanno contro garantito la fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa.

d) Inoltre, le sole Società di Serie A potranno utilizzare, in alternativa o congiuntamente alle altre forme di garanzia sopra previste, la cessione - da realizzarsi secondo il modello e le modalità conformi a quelli predisposti dalla medesima LNPA - dei crediti, della sola stagione sportiva in corso, a seguito della vendita centralizzata dei diritti audiovisivi e non altrimenti vincolati.

e) Per quanto riguarda le Società di Serie C le variazioni di tesseramento che prevedano il pagamento in due annualità devono essere accompagnate da copertura fideiussoria anche per quanto riguarda il secondo anno, pur in presenza di saldo attivo per la prima stagione sportiva e, anche se quest’ultimo dovesse altresì coprire l’importo dell’intera operazione.

Per i debiti della Società pagati alla banca o alla impresa di assicurazione dai soci o amministratori a seguito dell’escussione della garanzia da loro prestata, la Società, in contropartita della riduzione del debito per le operazioni di trasferimento, iscriverà per pari importo un debito postergato ed infruttifero nei confronti dei soci o amministratori escussi dalla Banca.

15. Ulteriori adempimenti per società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le Società della Lega Italiana Calcio Professionistico, qualora nel corso della stagione sportiva 2018/2019, il proprio costo dei compensi lordi, fissi e variabili, dei tesserati superi il massimale di euro 1.000.000,00 dovranno integrare la garanzia nella misura del 40% dell’eccedenza rispetto ad euro 1.000.000,00. Tale garanzia dovrà essere fornita esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta, secondo i modelli predisposti dalla Lega Pro, rilasciata da: a) banche che: a1) figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D’Italia; b) impresa di assicurazione iscritta nell’Albo IVASS ed autorizzata all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private, con un rating minimo A3 se accertato dalla Moody’s o da Fitch, o A- se accertato da Standards & Poor’s, ovvero “Good” se accertato dall’agenzia A.M. Best Rating o rating di pari valore se accertato da altre Agenzie globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. L’impresa di assicurazione deve avere sede stabile in Italia ed essere soggetta al controllo di solvibilità dell’Autorità di Vigilanza Italiana. L’accettazione della garanzia è subordinata all’assenza di contenziosi tra la Lega Pro e l’ente emittente.

Non concorrono a determinare i suddetti massimali, il cui superamento comporta il deposito delle garanzie integrative, i compensi variabili lordi relativi ai premi pattuiti tra tesserati e società al raggiungimento di un determinato numero di goal o al conseguimento della promozione al campionato superiore.

L’integrazione della garanzia dovrà essere depositata presso la Lega Pro: - entro l’8.08.2018 per i contratti depositati dal 1° luglio 2018 al 31 luglio 2018; - entro il 7.09.2018 per i contratti depositati dal 1° agosto 2018 al 25 agosto 2018; - entro il 28.01.2019 per i contratti depositati dal 3 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019; - entro il termine di 8 giorni dal deposito per i contratti riguardanti i calciatori di cui al precedente punto 4. b1).

L’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti e conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Qualora il massimale di euro 1.000.000,00 risulti superato già al 1° luglio 2018, per effetto di precedenti contratti ratificati e valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, la società interessata non potrà depositare nuovi contratti, fino a quando non saranno rilasciate le prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate.

Qualora i contratti preliminari precedenti al 1° luglio 2018, valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, non siano stati già ratificati entro il 30 giugno 2018, il visto di esecutività potrà essere concesso, previo rilascio delle prescritte garanzie, secondo le modalità sopra indicate, entro il 6 luglio 2018. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà la non concessione del visto di esecutività e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che abbiano puntualmente effettuato gli adempimenti previsti dall’art. 85 lett. C) paragrafi IV e V delle N.O.I.F., in ordine al versamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi, potranno ridurre, in misura proporzionale agli importi corrisposti, le fideiussioni integrative rilasciate a seguito del superamento dei massimali sui compensi contrattuali lordi dei tesserati.

16. Sanzioni

Fatta salva ogni norma federale applicabile in materia, nei casi in cui non siano state rispettate le presenti disposizioni, ovvero nell’ipotesi che una società ponga in essere atti in contrasto con le norme di controllo emanate, sono previste le seguenti sanzioni:

a) per la partecipazione a gare ufficiali di calciatori in un periodo precedente a quello ammesso dalla presente normativa, si applica l’art. 17 punto 5, del Codice di Giustizia Sportiva, salvo nei casi in cui si debba applicare l’art. 39 delle NOIF e nei limiti dello stesso articolo;

b) le società che pur risultando inibite ad acquistare diritti onerosi sulle prestazioni sportive dei calciatori o costituire rapporti con calciatori professionisti o “Giovani di Serie” dai quali derivino comunque obbligazioni di natura patrimoniale, pongono ugualmente in essere tali rapporti, vengono deferite per violazione dell’art. 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva, ed inoltre sono soggette alle previsioni di intervento ai sensi degli artt. 12 e 13 Legge 91/81;

c) la mancata esecutività dei contratti e/o la mancata prestazione delle garanzie nei termini previsti dal presente Comunicato Ufficiale, direttamente imputabile ad una società, costituisce per la medesima violazione dei divieti e dei doveri previsti dall’art. 8, comma 14 del Codice di Giustizia Sportiva e comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019;

d) le società che, per la mancata copertura nei termini previsti delle esposizioni contratte, non ricevono il visto di esecutività, sono soggette da parte del tesserato e, nel caso di trasferimento o cessione di contratto, da parte della società di provenienza, ad azioni - da esperire presso l’organo federale competente a mezzo regolare ricorso - per il riconoscimento di un equo indennizzo a fronte dell’inadempienza verificatasi.