.

Giudice Sportivo: tre turni a Clotet, una giornata a Colombo (Pro Patria)

di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell'11 e 12 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 11 e 12 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della quattordicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AVELLINO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, SPAL, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TERNANA, TORRES, TRENTO, TRIESTINA e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'
AMMENDA € 3.000,00

TERNANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere:
1. lanciato, all’ingresso delle squadre, al 1°, 3° e al 4° minuto del primo tempo e al 6° e al 10° minuto del secondo tempo, ventidue fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato, al 3° e al 5° minuto del secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. lanciato, al 1°, 3° e al 5° minuto del primo tempo, tre petardi di media intensità sul terreno di gioco, senza conseguenze;
4. lanciato, al 1°, 2°, 3°, 4° e al 5° minuto del primo tempo, al 7°, 9°, 10°, 38°, 41° e al 45° minuto del secondo tempo e, al termine della gara, sedici petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. esploso, al 1° minuto del primo tempo, due petardi di media intensità nel proprio Settore, la cui esplosione ha determinato il ferimento di due tifosi della TERNANA, uno dei quali veniva trasportato in Ospedale per le necessarie cure. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che i fatti sopra indicati sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al ferimento di due tifosi della propria squadra), considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.500,00
LECCO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 41° minuto del secondo tempo, un petardo esploso nel recinto di gioco a pochi metri dal portiere della propria squadra il quale accusava nell’immediatezza una sensazione di stordimento. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio operato nei pressi del proprio portiere) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00
SPAL
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 50° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 65° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semipiena nel recinto di gioco, in direzione di un calciatore avversario, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori: 1. posizionati nel Settore Tribuna Sud (circa il 2%), intonato, al termine del primo tempo, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per circa un minuto; 2. posizionati nel Settore Curva Sud (circa il 70%), intonato, ininterrottamente dal 50° al 52° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un calciatore avversario.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1000,00
PERUGIA
A) per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, in quanto nella rete era presente un buco;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, all’indirizzo dei calciatori avversari, tre lattine vuote ed accartocciate, senza conseguenze. Applicato il cumulo materiale, misura della sanzione [€ 200 per la condotta sub A) e € 800 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00
PESCARA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 12° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

RIMINI
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Distinti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 34° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica semi vuota, sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, sei bicchieri di plastica semivuoti contenenti liquido, nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Tribuna Tifosi Ospiti, intonato, al 43° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00
TARANTO
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Nord Anello Superiore, intonato, al 6° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine ripetuti per quattro volte;
B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante siano stati più volte invitati dall’Arbitro ad uscire dagli spogliatoi. Ritenuta la continuazione quanto al capo A), misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per la condotta sub A) e € 200 per la condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA
per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa l’80%), presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 28° minuto e al 72° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI
AMMENDA
SALVATI FERDINANDO (GIUGLIANO)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)
per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CLOTET RUIZ JOSEP (TRIESTINA)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, offensiva ed ingiuriosa nei confronti di un proprio calciatore, in quanto, a seguito della sua espulsione, mentre quest’ultimo giungeva in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, lasciava l’area tecnica e lo raggiungeva prendendolo per la maglietta all’altezza del torace e strattonandolo con vigoria per varie volte (cinque/sei), senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta (perpetrata nel recinto di gioco in presenza del pubblico) e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMONIZIONE (II INFR)
MAIURI VINCENZO

AMMONIZIONE (I INFR)
MEZZANOTTI DAVIDE (ASCOLI)
BERTOTTO VALERIO (GIUGLIANO)
FRANZINI ARNALDO (LUMEZZANE)
PROSPERI FABIO (PIANESE)
SPATARO MIRKO (TRAPANI)


Altre notizie
PUBBLICITÀ