Giudice Sportivo, tre giornate per Scuderi. Tutte le decisioni
Ecco i provvedimenti del Giudice Sportivo in vista dei tre recuperi, in programma per domani, 8 aprile.
SOCIETA'
AMMENDA € 600,00
PERUGIA per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (recidiva, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
CAVESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all’83° minuto della gara, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
GUIDONIA MONTECELIO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50% circa dei 244 presenti) posizionati nel Settore Curva Alessandro Guidoni, intonato, al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SIRACUSA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata, esposto, dal 75° al 77° minuto della gara, per circa due minuti, uno striscione (di circa 20 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).
GIOCATORI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SCUDERI GIULIO (ALCIONE MILANO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in possesso, rallentava la corsa e lo colpiva con una gomitata al volto senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
CIONEK THIAGO RANGEL (CAVESE)
LEVAK SERGEJ (ATALANTA U23)
SAVIO FEDERICO (JUVENTUS NEXT GEN)
COCCOLO LUCA (PRO VERCELLI)