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Giudice Sportivo, stangato Castelli: tre turni di stop per l'attaccante

di Redazione TC

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell'A.I.A., Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 dicembre 2024, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CASTELLI DAVIDE (VIRTUS ENTELLA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, colpiva un avversario con una manata al volto, 72/267 senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PROIETTI MATTIA (GUBBIO) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

EL KADDOURI OMAR (SPAL) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito di una rete subita, gli si avvicinava e proferiva nei suoi confronti frasi ingiuriose e irrispettose per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

MASTINU GIUSEPPE (TORRES) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, senza alcuna possibilità di calciare il pallone, colpiva l’avversario con i tacchetti nella zona del tendine d’Achille, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e che il colpo è stato inferto senza eccessiva intensità e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PARLATI SAMUELE (ALBINOLEFFE)
PILATI ALESSANDRO (FERALPISALÒ)
FERRI LUCA (GIANA ERMINIO)
COCETTA NICCOLO (TURRIS)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BAGATTI NICCOLO (ALCIONE MILANO)
ANASTASIO ARMANDO (CATANIA)
SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE)
FAZZI NICOLO (LUCCHESE)
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)
TONOLI DANIEL (PERGOLETTESE)
MONTEVAGO DANIELE (PERUGIA)
PELLEGRINO ALESSANDRO (PINETO)
SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)
ROLANDO EUGIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
DAMETTO PAOLO (TORRES)
CANNAVO KEVIN (VIS PESARO)


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