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Giudice Sportivo: quattro club multati. Un turno di stop per quattro giocatori

di Valeria Debbia

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 4 Dicembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 2 e 3 DICEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società CESENA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'
AMMENDA € 1.000,00

TRIESTINA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), presenti nel Settore Curva Ospiti, intonato:
1. al 28° minuto della gara, ripetuto per quattro volte, all’87° minuto ripetuto per una volta, all’ 88° minuto, ripetuto per tre volte e all’ 89° minuto ripetuto per una volta, cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato;
2. al 93° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, ripetuto per cinque volte;
3. al 93° e al 94° minuto della gara, un coro che configura propaganda ideologica non consentita, in entrambe le occasioni ripetuto per quattro volte;
4. al 94° minuto della gara, ripetuto per una volta, un coro che configura propaganda ideologica non consentita;
5. al 94° minuto della gara ripetuto per una volta, un coro che configura propaganda ideologica non consentita;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. nell’avere lanciato, al 55° minuto della gara, due bicchieri di plastica contenenti liquido, sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. nell’aver danneggiato, la rete sopra la recinzione della Curva Ospiti e parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 800,00
AREZZO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00
PRO PATRIA per avere uno dei suoi raccattapalle, al termine della gara, mentre le squadre erano ancora in campo, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la ripresa del gioco e così provocando la reazione del tesserato avversario Sig. GIORGIO FREZZOLINI.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale).
RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato due bicchieri di plastica pieni d'acqua e una bottiglietta di Caffè Borghetti nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

FREZZOLINI GIORGIO (ATALANTA U23) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti del
raccattapalle avversario in quanto lo spingeva a due mani per velocizzare la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

BENASSAI FRANCESCO (LUCCHESE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ITALENG NGOCK JONATHAN (ATALANTA U23)
PIERNO ROBERTO (PESCARA)
MEGELAITIS LINAS (RIMINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
CORTI ALESSANDRO (OLBIA)
MATOS SANTOS PINTO RYDER (PERUGIA)
SQUIZZATO NICCOLO (PESCARA)
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
CELEGHIN ENRICO (TRIESTINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (VI INFR)
DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (III INFR)
OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO (CESENA)
DE MARIA VINCENT (LUCCHESE)
ZALLU FRANCESCO (OLBIA)
ZAGNONI DAVIDE (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)
PELLIZZARI STEFANO (ANCONA)
PALESTRA MARCO (ATALANTA U23)
BERTI TOMMASO (CESENA)
PALUMBO MARTIN (JUVENTUS NEXT GEN)
FRANCHINI SIMONE (PESCARA)
PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA)
ROVIDA WILLIAM (PRO PATRIA)
NINA CHRISTIAN (VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)
BARTOLOMEI PAOLO (PERUGIA)
DE MARCO ANTONINO (PESCARA)
MINELLI ALESSANDRO (PRO PATRIA)
LESCANO FACUNDO (TRIESTINA)
DE LUCIA VICTOR (VIRTUS ENTELLA)


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