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Giudice Sportivo: multati quattro club. Inibito DS Gubbio

di Sebastian Donzella

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 28 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 25 e 26 OTTOBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SOCIETA'
AMMENDA € 600,00
TERNANA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 23° minuto del primo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
CAVESE per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 66° minuto della gara, per circa quattro minuti, uno striscione di circa 20 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato cinque seggiolini posti all’interno del Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. documentazione fotografica -
obbligo di risarcimento danni se richiesto).

VIS PESARO per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Prato, esposto, al 21° minuto del primo tempo, per circa un minuto, uno striscione di circa 10 metri, contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 NOVEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (GUBBIO)
per avere, durante l’intervallo, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto gli si avvicinava e proferiva una frase offensiva e minacciosa nei suoi confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (III INFR)
MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)
COLOMBO RICCARDO (PRO PATRIA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IACOBELLIS DIMITRI (MONOPOLI)
per avere, al 30° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).


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