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Giudice Sportivo, mano pesante nei confronti di Cerri: tre turni di stop

di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CERRI LEONARDO (JUVENTUS NEXT GEN) per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva deliberatamente con un pugno al volto senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, che il colpo è stato inferto senza la possibilità di giocare il pallone, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LIBERA HERGHELIGIU DENIS ANDREA (LATINA) per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e per aver pronunciato un’espressione blasfema in quanto, dopo aver commesso un fallo, si avvicinava all’Arbitro proferendo una frase irrispettosa nei suoi confronti e una frase blasfema.  Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S. e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 20212022.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LULIC KARLO (CASARANO) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dalla panchina, protestava veementemente nei loro confronti entrando sul terreno di gioco per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ivi comprese le scuse porte dal calciatore al termine della gara, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (calciatore di riserva).

ROMEO FEDERICO (FOGGIA) per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

AMADIO MARCO (VIRTUS VERONA) per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GUNDUZ TEOMAN (JUVENTUS NEXT GEN)
SALA MATTIA (TORRES)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MENARINI FRANCESCO (FORLÌ)
HAMLILI ZACCARIA (LIVORNO)  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

COPPOLARO MAURO (AREZZO)
CURADO MARCOS (ASCOLI)
CAMPEDELLI RICCARDO (BRA)
GHEZZI ANDREA (CITTADELLA)
CANNAVO’ KEVIN (COSENZA)
PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO)
BRUSCAGIN MATTEO (GUBBIO)
ROLANDO EUGIO MATTIA (LUMEZZANE)
GRECO JEAN FREDDI PAS (MONOPOLI)
LOMBARDI LUCA (PINETO)
FAGGI FILIPPO (PONTEDERA)
ERRADI BILAL (POTENZA)
KIRWAN NIKO (POTENZA)
CANDELLORI KEVIN (SAMBENEDETTESE)
LEPRI TOMAS (SAMBENEDETTESE)
PIRRELLO ROBERTO (TRAPANI)
TRIACCA DANIELE (TRENTO) 


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