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Giudice Sportivo: inibiti Antonini e Greco, squalificato Tomei

di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LUCCHESE, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, SESTRI LEVANTE, SPAL, TERNANA, TORRES, TRAPANI, TRENTO, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1000,00
TRENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1.nell’essersi, circa trenta dei propri sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione con il Settore Tribuna Ospiti, colpendola con calci nel tentativo di sfondarla;
2. nell’aver lanciato, due bicchieri pieni di liquido, che attingevano i tifosi avversari e un tesserato della Società avversaria che era intervenuto nel tentativo di allontanare gli stessi;
3. nell’avere attinto i tifosi avversari con numerosi sputi;
4. nell’avere, un proprio sostenitore, tentato di scavalcare il proprio Settore e nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

AMMENDA € 600,00
PERUGIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 45%), posizionati nel Settore Distinti Lato Ovest Ospiti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato il pannello in plexiglas di copertura della panchina.
Ritenuta la continuazione fra i fatti sub A) e B), misura della sanzione [€ 300 per i fatti sub A) e B) e € 300 per i fatti sub C)] in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Inferiore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’essersi, sei sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione con il Settore
Ospiti provocando i tifosi avversari con gesti e parole. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).

PONTEDERA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’essere quattro sostenitori, al termine della gara, entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la recinzione, per inveire nei confronti dei tesserati della propria squadra e per aver colpito sul mento destro uno Stewart che tentava di bloccarli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, posti in essere in danno della propria società e di un collaboratore della stessa (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00
LATINA
per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del quale lo speaker invitava i tifosi a cessare la predetta condotta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
LUCCHESE
per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Ovest, intonato al 31° e al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sei volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SPAL
per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI
AMMENDA
GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa:
1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato;
2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto, nella medesima circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della Procura Federale;
3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento degli Steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r. c.c., panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 5 DICEMBRE 2024

LLADO FERRERO BERTO (TRIESTINA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva e per avere dato indicazioni tecnico tattiche ai calciatori schierati in campo in violazione della normativa che riserva tali funzioni ai tesserati muniti di specifica abilitazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., con riferimento agli artt. 38 NOIF, 19, 33 e 39 del Regolamento Settore Tecnico e alle disposizioni del Comunicato n. 29 24-25 del Settore Tecnico, valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 28 NOVEMBRE 2024
COSTA ANGELO (MESSINA)
per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato avversario in quanto, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi
confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO (TRAPANI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI
AMMENDA
VISCONTI PASQUALE (AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della spalla, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA 
TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e calciava una bottiglietta d’acqua sul terreno di gioco in segno di protesta verso una decisione arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

AMMONIZIONE (II INFR)
CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)

AMMONIZIONE (I INFR)
MODICA GIACOMO (MESSINA)
AUTERI GAETANO (BENEVENTO)


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