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Giudice Sportivo, gare del 28 e 29 settembre: Gautieri salta il derby

di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 30 Settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 28, 29 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CAVESE, GIUGLIANO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, TARANTO, TEAM ALTAMURA, TRAPANI e TRENTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

AMMENDA € 3.000,00
CATANIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa 80%) posizionati nel Settore Curva Nord, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria (ripetuti per un minuto consecutivamente) che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sulla pista di atletica e, contestualmente, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati a recuperare il fumogeno, lanciavano un altro fumogeno nella loro direzione senza colpirli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio del fumogeno in direzione dei Vigili del Fuoco), considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.500,00
CAVESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati all’esterno dell’impianto, nella parte retrostante la Curva Nord Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 56° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco all’altezza della bandierina del calcio d’angolo (lato Tribuna Laterale Nord) senza conseguenze e, al 95° minuto della gara, due fumogeni e un petardo nel Settore occupato dai tifosi avversari, senza colpirli. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio dei fumogeni e petardi sul terreno di gioco e nel Settore avversario) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 2.000,00
TARANTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 9°, al 21°, al 40° e al 44° minuto del secondo tempo e nei minuti di recupero, cinque petardi nel recinto di gioco, due dei quali esplodevano a circa un metro di distanza dalla porta mentre il portiere avversario si trovava al limite della propria area di rigore, senza colpirlo; B) per avere i suoi sostenitori (100%) presenti nel Settore Curva Nord, intonato al 15° minuto circa del primo tempo e al 21° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità del lancio dei petardi nei pressi del portiere) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00
TRENTO per avere alcuni dei suoi sostenitori (il 70% circa), posizionati nel Settore Tribuna Mayr, al 23° minuto circa del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 5 minuti, non presentandosi puntualmente per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e rilevato che la Società non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno delle motivazioni addotte a giustificazione del ritardo (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).

AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (70%) presenti nel Settore Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 29° minuto del primo tempo, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO ANDREA (TEAM ALTAMURA) per avere, al 18° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose, per dissentire nei confronti di una sua decisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GAUTIERI CARMINE  (TARANTO)

ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
RAFFAELE ADDAMO GIUSEPPE  (AUDACE CERIGNOLA)

COLLABORATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
DOS SANTOS MACHADO CLAITON (LECCO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva avvicinandosi al terreno di gioco, applaudendo in modo ironico e pronunciando frasi irriguardose nei confronti degli stessi per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SOW ASANE (PRO VERCELLI) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con un pugno allo stomaco facendolo cadere a terra. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e la perpetrazione della condotta a gioco fermo e, dall'altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. Assistente Arbitrale n. 2).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GUADAGNO JOHAN ELIA (CAMPOBASSO) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un avversario in quanto, dopo aver trattenuto il pallone nella propria panchina, nel momento in cui quest’ultimo si avvicinava per riprenderlo, lo spingeva con le mani sul volto, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 38 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze a carico del tesserato avversario (calciatore di riserva). DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SOTTINI EDOARDO (SPAL) per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza sulla gamba, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
COMI PIETRO (ATALANTA U23) per avere, al 44° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE 
KONTEK IVAN (CASERTANA)
DANZI ANDREA  (FOGGIA)
DE PAOLI ANDREA  (GIUGLIANO)
DA POZZO LORENZO (PIANESE)
PODDA LORENZO (SESTRI LEVANTE)
ZIGONI GIANMARCO (TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI 

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) 
CANCELLOTTI TOMMASO  (AVELLINO)
DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)


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