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Giudice Sportivo, due giornate di stop per Cusatis. Un turno a Braglia

di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 15 Ottobre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

ACR MESSINA A) per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 52° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto per circa quindici secondi che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014),, emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. all’inizio del secondo tempo, tre petardi di elevata potenza sul terreno di gioco, nelle immediate vicinanze di fotografi, raccattapalle e Forze dell’Ordine, così ritardando l’inizio del secondo tempo di circa un minuto; 2. al 48° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della propria squadra, due petardi sul terreno di gioco, uno di questi esplodeva vicino ad un proprio calciatore mentre stava esultando, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e la pericolosità della condotta sub B), rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto al ritardo nell’avvio del secondo tempo di gara) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., integrazione r. proc. fed., r. c.c., integrazione r. c.c.). 

CATANIA per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Settore Inferiore Azzurro, intonato: 1. al 47° minuto del secondo tempo (circa il 70% dei suoi sostenitori), un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per un minuto, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante; 2. al 49° minuto del secondo tempo (circa il 90% dei suoi sostenitori), intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari ripetuto consecutivamente per un minuto che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità delle condotte sub 1) e 2) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

TRAPANI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, una quindicina circa tra bottigliette vuote di plastica e bicchieri sul terreno e nel recinto di gioco, così ritardando la ripresa del gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la ritardata ripresa del gioco) e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati, una porta e una cassettiera di un ufficio della società ospitante. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 15° e 19° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

CAMPOBASSO per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore 42/142 Curva Nord, intonato, all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

MONOPOLI per avere, i suoi sostenitori (circa il 50%), presenti nel Settore Curva Nord, intonato, al 22° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di tifosi di altra società ripetuto per quattro volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

PONTEDERA per avere, i suoi sostenitori (circa il 16%), posizionati nel Settore Gradinata Nord, intonato, al 41° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

RENATE per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di quattro minuti, in quanto il Team Manager ha dovuto provvedere alla correzione delle distinte di gara con conseguente ingresso sul terreno di gioco dei tesserati con un minuto di ritardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

TEAM ALTAMURA per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di due minuti a causa dell’uscita ritardata dagli spogliatoi dei suoi tesserati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.). TORRES per avere, i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Ospiti Tribunetta A, intonato, al 75° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava a gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 OTTOBRE 2024 PESSOTTO VANNI (TRIESTINA) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte di quest’ultimi, abbandonava l’area tecnica e si avvicinava alla panchina avversaria in modo provocatorio. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., 42/143 valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CUSATIS GIOVANNI (ALCIONE MILANO) A) per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto proferiva frasi offensive nei loro confronti provocando la reazione degli stessi; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, e fino al termine della gara, in più occasioni diretto la squadra mediante disposizioni tecniche fornite verbalmente dalla Tribuna in violazione dell’art. 21, comma 9, C.G.S. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAGLIA PIERO (CAMPOBASSO)


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