.

Giudice Sportivo: due giornate di squalifica a Banchieri, una per Aronica

di Redazione TC

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: 

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori della squadra avversaria; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara: 1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze; 2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza conseguenze; 3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare la riprovevolezza delle condotte sub A) e sub B) n. 3, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).  

AMMENDA € 1.200,00

ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (plurirecidiva, r. Arbitrale, r. c.c.). AMMENDA € 700,00 CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato; 

AMMENDA € 700,00 CAVESE

A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato 2. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

VIS PESARO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato le porte dei servizi igienici loro riservati nell’aver applicato adesivi sulle stesse.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). SIRACUSA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa il 50% dei 943 presenti), intonato, all’85° e all’89° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte, nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per venti volte.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto). RAVENNA per avere, i suoi sostenitori (80% circa dei 275 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 68° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.  Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). 

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026 TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, dapprima protestava veementemente nei suoi confronti e, quindi, invitato alla calma, continuava a protestare platealmente, compiendo un gesto offensivo per contestarne l’operato.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro ricoperta dal SIG TUROTTI).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE 58/309 CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei loro confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. Assistente Arbitrale n. 1).

 INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026 PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.  Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.  

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026 PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.  Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.

 ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti 58/310 del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS (r. IV Ufficiale).

BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica, avvicinandosi all’area di revisione FVS e, dopo essere stato richiamato, tornava nuovamente nell’area di revisione, interferendo con l’operato arbitrale e mostrando sul proprio tablet le immagini dell’azione oggetto di revisione, mentre l’Arbitro e il IV Ufficiale stavano effettuando la revisione. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, posta in essere in occasione di una revisione FVS.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

POMINI ALBERTO (LUMEZZANE) per avere, al 46° minuto del  secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veemente nei suoi confronti.  Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

ARONICA SALVATORE 


Altre notizie
PUBBLICITÀ