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Giudice Sportivo: due giornate a Russo, Greco e Orfei

di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 23 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano::

GARE DEL 20, 21 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RUSSO RAFFAELE (AVELLINO) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito una trattenuta da parte di quest’ultimo, reagiva colpendolo con la mano aperta in volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta.

GRECO JEAN FREDDI PAS (L.R. VICENZA) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone lontano, lo colpiva con un braccio al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone. (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n.1).

ORFEI ALESSANDRO (UNION CLODIENSE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, senza la possibilità di giocare il pallone lo colpiva con un calcio di moderata intensità all’altezza della coscia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
BRAMBILLA ALESSIO (FERALPISALO') per avere, al 51° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a fine gara, gli si avvicinava con fare minaccioso e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GARAU OTTAVIO GABRIEL (TARANTO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della tibia, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
POZZI ANDREA (UNION CLODIENSE)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BACCHETTI LORIS (CASERTANA)


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