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Giudice Sportivo, colpite Bra e Ascoli: stop di un turno per gli allenatori

di Giacomo Principato

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 9 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, CARPI, INTER U23, LECCO, L.R. VICENZA, PERUGIA, PIANESE, PONTEDERA, SAMBENEDETTESE, TERNANA, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

SOCIETA'

AMMENDA € 700,00

ASCOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver:
1. danneggiato la barriera superiore ad angolatura interna del Settore Ospiti, che presentava interruzioni di continuità e avvallamenti, poiché, dall’inizio della gara e fino al termine della stessa, alcuni tifosi vi salivano sopra, stazionando in posizione eretta e saltando, causando i danni;

2. imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sulla porta;
3. lanciato, tra il 17° e il 18° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido e cinque confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di gioco, senza conseguenze e, al 94° minuto della gara, un bicchiere semipieno di liquido e tre confezioni di Caffè Borghetti vuote nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che con riferimento alle condotte sub 1) e sub 3) non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al danneggiamento della barriera, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 400,00

AREZZO

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (10% dei 1584 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 19° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto:

1. dal 40° al 44° minuto del primo tempo, uno striscione non autorizzato contro le Forze dell’Ordine;
2. dal 20° al 24° minuto del secondo tempo, uno striscione non autorizzato contro le Forze dell’Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 13° minuto del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

UNION BRESCIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato:
1. una porta dei servizi igienici loro riservati;

2. i teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati staccati unitamente ad alcuni dei loro tiranti;
3. alcuni tiranti dei teloni del Settore che ne limitano la capienza che sono stati strappati.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 100,00

INTER U23 per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (90% dei 64 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 28° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per cinque volte. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70% dei 487), presenti nei Settori B, C, G, H della Curva Furlan, intonato, al 1° e al 23° minuto del primo tempo e al 18° e al 45° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte in tutte le predette circostanze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA

CANGI FRANCESCO (PIANESE)
per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, protestava platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato così determinando un clima di tensione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS. Sanzione pecuniaria irrogata in quanto componente la panchina aggiuntiva (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 19 FEBBRAIO 2026

PERACCHI IVANO (ALBINOLEFFE)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, durante una revisione FVS, usciva dall’area tecnica per avvicinarsi al monitor e, terminata la revisione, proferiva parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS ivi comprese le scuse porte dal SIG. PERACCHI al termine della gara.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

NISTICO FABIO (BRA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del SIG. PESTRIN MANOLO in quanto proferiva nei suoi confronti parole offensive. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOMEI FRANCESCO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VECCHI STEFANO (INTER UNDER 23)


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