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Giudice Sportivo, a Vercelli multa per razzismo: tutte le ammende

di Giuseppe Lenoci

Ecco le decisioni del Giudice Sporivo rispetto all'ultima giornata di Serie C.

AMMENDA € 2.000,00 PRO VERCELLI
Per avere, i suoi sostenitori (il 20% circa dei 254 presenti) posizionati nel Settore Curva Ovest, al 72° minuto della gara, proferito un epiteto razzista, comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, nazionalità, origine anche etnica, nei confronti di un calciatore della società avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della vicenda, connotata da particolare gravità e ritenuto che nella specie non ricorre il requisito della dimensione, necessario per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 28, comma 4, C.G.S. e 34/166 considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00 LIVORNO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, tra il primo e secondo tempo, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. divelto e lanciato, al termine della gara, due seggiolini nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. danneggiato altri due seggiolini posti nel Settore loro riservato; 4. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità della condotta sub. 2) e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 600,00 PERUGIA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 69° minuto della gara, due bottigliette di plastica nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 500,00 LECCO
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato nel recinto di gioco, al 22° minuto del primo tempo, un fumogeno e, al 47° minuto del primo tempo, un bicchiere di plastica semipieno, senza conseguenze; 2. danneggiato parti dei servizi igienici posti all’interno del Settore Ospiti loro riservato; 3. danneggiato i teloni posti nel Settore Ospiti destinati a coprire i posti non utilizzati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 300,00 PONTEDERA
Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da due sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato, al termine della gara, la recinzione in 34/167 ferro del Settore Tribuna Scoperta, muovendola con forza e provocando oscillazioni, così danneggiando il cordolo di cemento e la struttura stessa. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., integrazione r.c.c., documentazione video e fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

AMMENDA € 200,00 PIANESE
Per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c.).


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