.

Giudice Sportivo, 18 calciatori squalificati: due giornate di stop per Manzi

di Marco Pieracci

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 30 e 31 marzo 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE MANZI

CLAUDIO MANZI (MONOPOLI) per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in gioco e a distanza di gioco, toccava il pallone, colpiva con i tacchetti la testa dell’avversario (il quale a sua volta cercava di colpire di testa il pallone) e così gli provocava un taglio alla testa, rendendo necessario l’intervento dei sanitari, a seguito del quale il calciatore proseguiva regolarmente la gara. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compreso il tipo di colpo inferto con i tacchetti esposti, e considerato, da una parte, che il calciatore colpito ha potuto proseguire la gara e dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASTRANTONIO DAVIDE (LATINA) per avere, al termine della gara, durante i saluti a centrocampo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava puntando il dito nella sua direzione e proferendo parole irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. TOFFANIN FRANCESCO (VIRTUS VERONA) per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE PARKER SEAN (LECCO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIONISI FEDERICO (LIVORNO) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Delegato di Lega, in quanto: 1. mentre si trovava sugli scalini che dal terreno di gioco conducono al corridoio che porta agli spogliatoi, proferiva parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega che lo aveva invitato a rientrare negli spogliatoi al fine di evitare di rispondere alle contestazioni da parte dei tifosi; 2. dopo essere stato allontanato da due componenti della propria squadra che lo invitavano a calmarsi, si svincolava dalla loro presa, ritornava indietro e proferiva nuovamente parole irrispettose nei confronti del Delegato di Lega, reiterando il medesimo comportamento mentre i due componenti della propria squadra lo allontanavano. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ivi comprese le scuse porte dal SIG. DIONISI, ritenuta la continuazione, considerato il ruolo di capitano della squadra rivestito dal SIG. DIONISI, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (CROTONE)
PAGHERA FABRIZIO (LUMEZZANE)
MEGELAITIS LINAS (PERUGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIGHETTI SAMUELE (AREZZO)
MANCONI JACOPO (BENEVENTO)
PERALTA DIEGO (LIVORNO)
STIVANELLO RICCARDO (LUMEZZANE)
POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)
DORE SALVATORE (PERGOLETTESE)
GEMELLO LUCA (PERUGIA)
SPINI CRISTIAN (RAVENNA)
VASSALLO FRANCESCO (RENATE)
CRECCO LUCA (SORRENTO)
FLORIO MATTIA (TEAM ALTAMURA)
MASALA ALESSANDRO (TORRES)


Altre notizie
PUBBLICITÀ